Assegno mantenimento in seguito a separazione legale o a divorzio e versamento diretto al beneficiario designato dal giudice


La legge 898/1970 consente di obbligare il datore di lavoro o l'ente pensionistico al versamento diretto al beneficiario dell'assegno di mantenimento

L’articolo 156 del codice civile permette al genitore separato di ricorrere in Tribunale e richiedere il versamento diretto dell’assegno di mantenimento per il figlio da parte del datore di lavoro: in caso di divorzio la procedura è dettata dall’articolo 8 della legge divorzile, che tuttavia limita il versamento diretto al 50% delle somme dovute. La domanda è: in caso di divorzio, è possibile comunque ricorrere al Tribunale per domandare il versamento diretto da parte del datore di lavoro del 100% dell’assegno?

Sia l’articolo 156 del codice civile che l’articolo 8 della legge 898/1970 (legge divorzile) consentono di obbligare il terzo (datore di lavoro o ente pensionistico) tenuto alla corresponsione di somme di denaro (stipendio o pensione) alla parte obbligata rispettivamente in seguito a separazione legale (articolo 156 del codice civile) o a divorzio (articolo 8 della legge 898/1970), di operare la ritenuta diretta sulla retribuzione mensile spettante all’obbligato a favore della parte beneficiaria (coniuge separato o ex coniuge).

E’ ben vero che l’articolo 8 della legge divorzile stabilisce esplicitamente che il terzo non può versare al coniuge beneficiario più della metà di quanto spettante al coniuge obbligato: non è corretto, tuttavia, affermare che l’articolo 8 della legge divorzile limiti il versamento al 50% delle somme dovute (lasciando sottintendere che la medesima limitazione non sia prevista dall’articolo 156 del codice civile): in ogni caso infatti, sia con l’applicazione dell’articolo 156 del codice civile (separazione legale) che con l’applicazione dell’articolo 8 della legge divorzile (divorzio) la limitazione esiste, ma, in realtà, il problema risiede nel fatto che l’articolo 545 del codice di procedura civile tutela il lavoratore dipendente o il pensionato sottoposti a trattenute per pignoramenti, cessioni del quinto e/o ritenute dirette, stabilendo che in nessun caso, al lavoratore dipendente o al pensionato possa essere corrisposto un importo minore alla metà di quanto gli spetti al netto degli oneri di legge.

Pertanto, per esempio, nell’ipotesi che il coniuge obbligato sia un lavoratore dipendente con stipendio (al netto degli oneri fiscali e contributivi) pari a mille euro e che l’assegno di mantenimento destinato al coniuge beneficiario (ed ai figli a lui affidati, eventualmente), in seguito a sentenza di separazione legale o di divorzio, sia pari a 600 euro/mese, la ritenuta diretta non potrà superare i 500 euro.

Ancora, nelle stesse ipotesi appena formulate, e con l’ulteriore condizione che il coniuge obbligato, al momento della notifica al terzo (datore di lavoro o ente pensionistico) della sentenza giudiziale relativa all’importo del mantenimento, abbia già in corso una cessione del quinto ed un pignoramento per debiti ordinari, con un impegno complessivo a favore del cessionario del prestito dietro cessione del quinto e del creditore ordinario per 400 euro, la ritenuta diretta a favore del coniuge beneficiario, sarà limitata a soli 100 euro.

24 Agosto 2022 · Rosaria Proietti

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