Convivenza di fatto e assegno di mantenimento per il figlio nato fuori dal matrimonio

Convivenza di fatto e assegno di mantenimento per il figlio nato fuori dal matrimonio


DOMANDA

Io e il mio compagno non sposati ci stiamo lasciando: abbiamo un figlio di 5 anni, viviamo in affitto e paghiamo 500 euro al mese.
Da chi dobbiamo andare per determinare l’assegno di mantenimento? E quanto costa la procedura? Io guadagno solo 300 euro al mese, mi toglieranno la casa?


RISPOSTA

Molto dipende se è stata, o meno, registrata in anagrafe, con dichiarazione congiunta, una famiglia di fatto: certo, la non esistenza di un legame matrimoniale nella coppia, esclude nella famiglia di fatto i reciproci diritti e doveri caratteristici del rapporto fra coniugi. Tuttavia, la legge riconosce, ad esempio, la facoltà di subentrare nel contratto di affitto intestato al partner se la famiglia di fatto si scioglie oppure la tutela patrimoniale in caso di separazione: ma è necessario aver sottoscritto un contratto notarile di convivenza al momento della formazione della famiglia di fatto. Pertanto, se non si è provveduto a registrare una famiglia di fatto presso l’anagrafe comunale e a registrare un contratto di convivenza dal notaio (stabilendo ex ante l’assegno di mantenimento per il componente della coppia economicamente più debole in caso di scioglimento della famiglia di fatto) non esistono particolari tutele per i conviventi. La Corte di cassazione, con la sentenza 4204/1994, ha stabilito, infatti, che la semplice convivenza non può essere assimilata al matrimonio, perché i partner non si sono voluti assumere i diritti e i doveri dei coniugi legalmente sposati.


Ciò non vale per i figli della coppia: con il decreto legislativo 154/2013 è stata sancita la completa equiparazione tra i bambini nati da una coppia sposata e quelli nati da una coppia di fatto, fuori dal matrimonio. Il suggerimento è quello di trovare un accordo sull’importo da destinare al mantenimento del figlio, su chi, e in che misura, deve farsi carico di tale mantenimento, su chi sarà il genitore collocatario (quello con cui il figlio andrà a convivere) e sulle modalità di affidamento, stabilendo quando e come il genitore non collocatario potrà esercitare il diritto di continuare ad avere rapporti con il proprio figlio. Ed affidarsi, insieme ad un avvocato. Se dovessero sorgere problemi nel raggiungere un accordo, la madre, se non in grado di sostenere le spese legali per un procedimento giudiziale, potrà rivolgersi ad una delle tante associazioni che, sul territorio si occupano della difesa delle donne che versano in situazioni come quella in cui versa la lettrice che ha posto il quesito.


2 Marzo 2020 - Marzia Ciunfrini


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