Con lo stipendio corrispondo mensilmente un assegno di mantenimento ai figli – Cosa mi rimane della busta paga in caso di pignoramento esattoriale ed ordinario?









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Percepisco euro 1250 da lavoratore dipendente: pago mantenimento per figli di 650 euro mensili e mi rimangono 600 euro. In caso di possibile pignoramento dallo stipendio da parte di agenzia entrate e del condominio, equivalente a due volte il quinto, il giudice terrà conto dell’assegno di mantenimento dei figli prevalendolo e lasciandomi il minimo vitale della metà dello stipendio?

Va innanzitutto ricordato che per uno stipendio netto di 1250 (euro) e fino a importi di 2500 euro, un eventuale pignoramento della retribuzione, per debiti di natura esattoriale, impegnerà la busta paga solo nella misura del 10%.

Il condominio, agendo in via giudiziale, invece, potrà prelevare un quinto dallo stipendio. Pertanto, nella peggiore delle ipotesi, la retribuzione subirà una trattenuta complessiva operata dal datore di lavoro, per soddisfare i creditori procedenti, pari al 30%.

Le resterà il 70% della busta paga: il giudice non potrà agire diversamente dal momento che non esiste minimo vitale per gli stipendiati o, se vogliamo, il minimo vitale è rappresentato dal divieto, stabilito dall’articolo 545 del codice di procedura civile, di prelievo complessivo dallo stipendio, per azioni esecutive ed eventuali cessioni, superiore al 50% di quanto spettante al netto di oneri fiscali e contributivi nonché al lordo di eventuali cessioni del quinto e di ulteriori prelievi per pignoramenti pregressi.

Il giudice, in poche parole, deve attenersi ad applicare la normativa vigente e non può tener conto di vicende personali del debitore: anche perchè se lo facesse, il creditore avrebbe buon gioco ad impugnare la sua decisione.

Può tentare di risolvere la delicata situazione destinata potenzialmente a verificarsi in caso di procedure giudiziali avviate da condominio e Agenzia delle Entrate Riscossione, ricorrendo (adesso, prima che i creditori agiscano giudizialmente) ai benefici della legge 3/2012 e presentando al giudice del sovraindebitamento un piano del consumatore che preveda un rientro sostenibile dai debiti finalizzato a soddisfare i creditori e che tenga conto sia degli obblighi di mantenimento assunti nei confronti dei figli, sia delle sue esigenze (minime) di vita.

Questo link consente di accedere al registro gestito dal Ministero della Giustizia dove è possibile reperire l’elenco degli organismi abilitati alla composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché tutti i dati di contatto, per ottenere adeguata assistenza nella presentazione di un piano del consumatore presso il Tribunale territorialmente competente.

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3 Luglio 2020 · Carla Benvenuto

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