Assegno di mantenimento al figlio maggiorenne e laureato da tempo – Posso chiederne la revoca al giudice?

Può sicuramente procedere con domanda giudiziale di revoca dell'assegno di mantenimento a suo tempo stabilito in sede di separazione legale.












Mia figlio, ormai trentacinquenne, pretende ancora la corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito quindici anni fa in sede di separazione legale da sua madre. Si è ormai laureato da più di otto anni, ma non ha ancora trovato lavoro o avviato un’attività autonoma.

Ormai sono andato in pensione e pur volendo, non riesco più a far fronte all’obbligo decretato dal giudice. Posso chiedere al tribunale la revoca dell’assegno di mantenimento per mio figlio?

Può sicuramente procedere con domanda giudiziale di revoca dell’assegno di mantenimento a suo tempo stabilito in sede di separazione legale.

Tuttavia, l’esito della domanda non è scontato. Infatti, oltre a prendere in considerazione la presunta incompatibilità dell’obbligo di mantenimento con l’attuale situazione economico patrimoniale del genitore tenuto a corrispondere l’assegno, il giudice dovrà tener conto di altri elementi: oltre all’età, va analizzato il livello di competenza professionale raggiunto dal beneficiario, la propensione e l’impegno da lui profuso nell’attività lavorativa esercitata e il comportamento generalmente e complessivamente tenuto in ordine alle proprie responsabilità lavorative.

Va sempre ricordato che l’articolo 315 del codice civile prevede che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. Pertanto, l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età.

Anche la Corte di cassazione (ordinanza 19135/2019) si è recentemente occupata dell’annosa questione, ribadendo, ancora una volta che non è possibile operare alcun tipo di automatismo tra il raggiungimento di una certa età e la possibilità di mantenersi autonomamente. È necessario, viceversa, compiere un’indagine caso per caso, analizzando tutta una serie di elementi che insieme concorrono a delineare la situazione complessiva del beneficiario dell’assegno (nonchè del soggetto obbligato a erogarlo).

[ ... leggi tutto » ]

4 Novembre 2019 · Annapaola Ferri