DOMANDA
Il 31 dicembre 2007 ho firmato e datato un AB non trasferibile di euro 18 mila e 230 per un debito generico: ad oggi (2014) ho restituito l’85% della somma. Tra me ed il beneficiario non ci sono mai stati rapporti commerciali, nè altri contratti, solo rapporti personali.
Dalla fotocopia in mio possesso vedo anche che, sull’importo in lettere, manca “mila” (diciottoduecentotrenta/00). Il creditore non vuole restituirmi l’assegno. Visto che non ci sono altri documenti sottostanti, che valore può avere l’assegno?
RISPOSTA
L’assegno, se datato, non è più presentabile allo sportello, essendo scaduti i termini.
Nel caso di discordanza fra la cifra scritta in lettere e quella indicata in cifre, vale comunque la cifra scritta in lettere.
Quindi, se l’assegno non è datato, il beneficiario può senz’altro incassare i suoi venti euro e 30 centesimi (euro 18 e 230 centesimi di euro). Se invece la data c’è (e quindi l’assegno è scaduto), il creditore può servirsi del titolo per avviare un’azione causale finalizzata ad accertare la sussistenza del debito, sempre pari a venti euro e 30 centesimi.
Se ne deduce che il suo creditore sia affettivamente legato all’originale dell’assegno e voglia conservarlo per ricordare a se stesso di controllare sempre la cifra scritta in lettere prima di accettarne uno dal suo debitore.
8 Settembre 2020 - Simonetta Folliero
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