Assegni emessi da società a responsabilità limitata e non andati a buon fine – Chi verrà protestato?


In caso di assegno emesso a nome della srl, ma sottoscritto dall'amministratore con difetto di provvista, il protesto è elevato a carico della società

La srl ha emesso diversi assegni che non sono stati pagati: io non avevo diritto di firma in banca in quanto sono solo socia, è stato il presidente a firmare tutti gli assegni – La mia domanda è: di questi assegni ne risponde la società e il presidente o anche io, sarò protestata? E se decido di pagare gli assegni e le penali per quanto tempo sarò segnalata?

In caso di assegno emesso a nome della srl, ma sottoscritto da soggetto non autorizzato, verrà protestato il firmatario (il presidente, se non svolge le funzioni di amministratore della società a responsabilità limitata).

In caso di assegno emesso a nome della srl, ma sottoscritto da soggetto autorizzato (amministratore della srl) e difetto di provvista, il protesto è elevato a carico della srl.

Il pagamento – entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo – dell’importo facciale dell’assegno, della penale di pagamento tardivo pari al 10% dell’importo facciale e delle eventuali spese di protesto (o della constatazione equivalente) evitano l’iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) e cos’ la revoca semestrale dall’emissione di assegni e la successiva sanzione amministrativa prefettizia.

Per quel che invece riguarda l’iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti (RIP) essa permane per un quinquennio, a meno che non si ottenga la riabilitazione dal Tribunale territorialmente competente.

La società debitrice protestata che abbia così adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non ne abbia subito ulteriori nel corso dell’anno successivo alla levata, ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione.

La riabilitazione é accordata con decreto del presidente del Tribunale territorialmente competente (quello con giurisdizione nel luogo ove è stato levato il protesto) su istanza del rappresentante legale della società corredata dai documenti giustificativi (liberatoria quietanzata del beneficiario/portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto).

In caso di mancata riabilitazione, la compagine societaria della srl (soci, amministratori, legali rappresentanti, eccetera) verrà censita nei report di informazione commerciale editi da società specializzate operanti nel settore e i dati relativi al protesto potranno permanere in tali report fino a dieci anni dalla levata del protesto.

20 Novembre 2021 · Ludmilla Karadzic

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