Ape aziendale – Come funziona?

Sono un dipendente privato di 64 anni, che lavora nella stessa azienda (assicurazioni) da quasi 25 anni.












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Sono un dipendente privato di 64 anni, che lavora nella stessa azienda (assicurazioni) da quasi 25 anni.

Ho saputo che è possibile aderire all’Anticipo pensionistico, previo accordo con il datore di lavoro, in alcuni casi.

Vorrei sapere quando sussistono le condizioni e come fare nel caso sia possibile.

L’articolo 1, comma 172, della legge 232 del 2016 prevede che i datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 148, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest’ultimo, versando all’INPS in un’unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo determinato ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, 184.

Al contributo si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

Semplificando, quanto sopra detto, è stato esplicato dall’Inps con la circolare 28/2018.

Si parla, in pratica, di Ape (anticipo pensionistico) aziendale.

L’APE aziendale consente un accordo individuale fra impresa e lavoratore per l’anticipo pensionistico a carico dell’azienda.

I requisiti del lavoratore sono gli stessi: 63 anni di età, 20 anni di contributi, un assegno pari a 1,4 volte il minimo, al massimo tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia.

Come accennato, l’Ape aziendale prevede un accordo tra il datore di lavoro e il dipendente che richiede l’anticipo pensionistico, secondo il quale il primo (l’azienda) versa un importo contributivo aggiuntivo per il secondo (il lavoratore), per ciascun anno di anticipo, pari almeno al minimo annuale previsto per legge.

L’accordo deve essere effettuato in forma scritta ed è irreversibile e, in caso di mancato versamento da parte dell’azienda, prevede delle sanzioni.

All’interno della circolare l’Inps specifica che l’Ape aziendale si può applicare a:

  • i datori di lavoro privati a prescindere dalla gestione previdenziale di appartenenza,
  • i fondi di solidarietà, che dovranno però preventivamente inserire questa prestazione nel loro regolamento,
  • gli enti bilaterali,
  • le Casse edili.

Sono invece escluse dall’Ape aziendale le pubbliche amministrazioni.

Il versamento da parte dell’azienda deve coincidere con il momento di erogazione della prima mensilità dell’anticipo pensionistico e consente di incrementare il montante facendo così diminuire il rimborso del prestito APE.

Dopo aver ottenuto dall’Inps la certificazione dei requisiti, il lavoratore dovrà allegare alla domanda per l’Ape, anche l’accordo.

Ricordiamo che il versamento all’Inps da parte del datore di lavoro dovrà avvenire in un’unica soluzione, in coincidenza con il momento di erogazione della prima mensilità dell’anticipo pensionistico, e dovrà essere un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

L’importo, ricorda l’istituto previdenziale, non incrementa l’anzianità contributiva del dipendente.

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16 Febbraio 2018 · Andrea Ricciardi

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