Pignoramento arretrati pensione ex articolo 48 bis DPR 602/1973

Il messaggio INPS 168/2019 regola il pignoramento esattoriale degli arretrati di pensione ex articolo 48 bis del DPR 602/1973












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Una volta completato il processo dell’esecuzione cioè il famoso 20% su ogni rateo eccedente il minimo vitale aumentato di metà, il saldo verrà accreditato sul conto corrente cointestato a saldo zero che sarà utilizzato solo per la pensione.

Considerando che il mio debito é enorme e quindi ho paura che Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) non si accontenterà del 20%, potrebbe pignorare il conto corrente. Considerando che é cointestato il 50% é del cointestatario e quindi intoccabile.

Se però AdER dovesse obiettare che quei soldi appartengono solo a me, sarebbe controproducente credo perché davanti ad in giudice sarebbe facile dimostrare che sono solo ratei di pensione già pignorati alla fonte.

Se invece questo non dovesse succedere …

Dalla metà restante sul conto dopo che il cointestatario ha prelevato la sua quanto potrebbe pignorarmi.
Stiamo parlando di un saldo di 10000€, 5000 a testa?

Nonostante l’enorme mole di topic che sono stati innescati dalle sue domande sul tema dell’applicazione dell’articolo 48 bis del DPR 602/1973 agli arretrati di pensione accreditati su un conto corrente cointestato, ancora ha domande da fare.

Cominciamo innanzitutto col dire che se la domanda di pensione viene presentata all’INPS almeno sei mesi prima della data prevista di passaggio in quiescenza, gli arretrati di pensione arrivano, al massimo, ad una mensilità.

Per quanto riguarda, invece, il caso in cui gli arretrati di pensione prima dell’accredito al nuovo pensionato raggiungessero o superassero i cinquemila euro, nel qual caso l’INPS fosse costretta a seguire la procedura di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/1973, la trattenuta riguarderà praticamente, come sarebbe equo e come previsto dal messaggio INPS 168/2019, i singoli accantonamenti: vale a dire, per ogni rateo mensile arretrato verrà accantonato un importo pari al 20% della quota di pensione eccedente il minimo vitale, (nel 2022 all’incirca pari a 690 euro). La quota accantonata verrà consegnata all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER), fino a soddisfazione del credito esattoriale vantato.

In pratica la trattenuta in caso di ritardo nell’erogazione della pensione sarà pari a quella che si avrebbe se non ci fosse stato alcun ritardo e AdER avesse pignorato le mensilità arretrate a partire dalla prima accreditata con procedura di pignoramento presso INPS ex articolo 545 del codice di procedura civile.

Per il resto le suggeriamo di prelevare tutto il saldo dal conto corrente cointestato, appena saranno corrisposti gli arretrati e sistemarlo a casa, nel classico materasso o in un angolo del pavimento sotto le mattonelle. Così sarà meno ossessionato.

Ogni ulteriore discussione sugli argomenti già trattati è chiusa.

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25 Giugno 2022 · Patrizio Oliva

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