DOMANDA
Ho alcune mensilità arretrate da versare alla mia ex moglie da cui sono separato dal 2016: vorrei capire cosa può fare per prima cosa, un decreto ingiuntivo, un precetto, perché ci sono motivi per cui potrei oppormi.
RISPOSTA
Se esiste una sentenza (anche basata su un accordo intervenuto fra i coniugi che decidono di separarsi) pronunciata dai giudici della separazione del Tribunale competente, non è necessario il decreto ingiuntivo, ma è sufficiente la notifica della sentenza e del precetto per poter pignorare lo stipendio del coniuge obbligato inadempiente, qualora il precetto non venga ottemperato nei termini.
Si può presentare opposizione all’esecuzione ma solo per contestare il diritto del coniuge beneficiario ad ottenere gli alimenti così come stabiliti dalla sentenza (opposizione all’esecuzione, ex articolo 615 del codice di procedura civile) oppure si può eventualmente eccepire l’omessa notifica della sentenza e del precetto (opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 del codice di procedura civile).
E’ bene sapere che una eventuale opposizione al precetto non può riguardare i contenuti della sentenza: per modificare gli importi che il coniuge obbligato è tenuto a versare al coniuge beneficiario, e/o le condizioni previste dalla sentenza di separazione, occorre prima chiedere la revisione della sentenza di separazione.
Insomma, il coniuge obbligato non può decidere in modo unilaterale di ridurre o azzerare l’importo dell’assegno di mantenimento dovuto al coniuge beneficiario così come definito nella sentenza di separazione in seguito a comportamenti del coniuge beneficiario che, eventualmente, violino le condizioni stabilite nella sentenza stessa.
14 Luglio 2024 - Marzia Ciunfrini