Agevolazioni fiscali per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti per un disabile che beneficia dei diritti previsti dalla legge 104/1992

La normativa tributaria prevede la detrazione del 75% per interventi in edifici già esistenti finalizzati ad eliminare barriere architettoniche












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Un disabile beneficiario dei diritti previsti dalla legge 104/1992 vorrebbe ristrutturare il bagno: vorrei sapere di quali agevolazioni può usufruire dal 2024, dal momento che, mi sembra di aver capito, egli non può più rientrate nel bonus eliminazione barriere architettoniche con recupero del 75%.

Per un disabile che beneficia dei diritti previsti dalla legge 104/1992 e per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, la normativa tributaria prevede la detrazione del 75%, introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge 197/2022).

Come chiarito nella circolare 17/E/2023 le agevolazioni fiscali riservate ai disabili, per la rimozione delle barriere architettoniche valgono anche per rifare il bagno.

Il beneficio consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 50 mila euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, 40 mila euro per unità immobiliare in edifici composti da due a otto unità immobiliari, 30 mila euro, per unità immobiliare in edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per fruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

Quello che cambia, rispetto alla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2023 è che i pagamenti, all’impresa che effettua i lavori, dovranno essere perfezionati con bonifico parlante. Quindi non sono ammessi sconti in fattura o cessioni del credito.

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27 Febbraio 2024 · Giorgio Valli

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