Dal primo Luglio, nell’ambito della lotta all’evasione fiscale, entrerà in scena il contraddittorio preventivo obbligatorio, come deliberato dall’Agenzia delle Entrate.
Potreste spiegarmi, in parole povere, in cosa consiste?
Da un lato la buona notizia di non dovere più provare la propria correttezza dopo essersi visti arrivare a casa gli avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi e addizionali: dall’altro la solita situazione di debolezza per il contribuente nei confronti del fisco, trovandosi a dover giustificare la propria dichiarazione anche se corretta laddove per le Entrate vi fosse un elemento non chiaro da verificare.
Dal prossimo 1 luglio scatterà il cosiddetto “contraddittorio preventivo obbligatorio” dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di alcune tipologie di contribuenti.
Una sorta di “interrogatorio” o di “faccia a faccia” preventivo tra il potenziale evasore e il Fisco.
A renderlo noto, spiegandone le modalità, è la stessa Agenzia con la circolare n. 17/E di oggi con cui si forniscono tutti i chiarimenti, dall’ambito applicativo ad ampio raggio delle nuove regole ai casi di esclusione, e ad alcuni aspetti legati all’iter del procedimento sul fisco, come la “motivazione rafforzata” che l’Agenzia deve fornire nel caso di mancato accoglimento dei chiarimenti e dei documenti prodotti dal contribuente.
L’applicazione della misura è definito dal Dl 34/2019, che prevedeva, proprio che a decorrere dal 1 luglio 2020, che gli uffici dell’Agenzia delle Entrate fossero tenuti, in materia di fisco, a invitare al contraddittorio il contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) e Iva.
Sono questi, dunque, i campi di applicazione dell’istituto del contraddittorio preventivo obbligatorio che si configura ad ampio raggio considerando che l’Agenzia incoraggia il ricorso al contraddittorio preventivo, quando possibile, anche nei casi non obbligatori, al fine di valorizzare il più possibile il confronto anticipato con il contribuente e di accrescere l’adempimento spontaneo.
L’istituto si può non applicare quando è stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.
Inoltre, il documento di prassi di oggi precisa che in caso di mancata adesione l’avviso di accertamento deve essere motivato con riferimento ai chiarimenti e ai documenti forniti dal contribuente. L’esito del contraddittorio diventa quindi protagonista e costituisce parte della motivazione dell’accertamento.
Come riportato dalla circolare: La collocazione dell’obbligo del contraddittorio nel decreto legislativo che disciplina l’adesione rafforza l’intero impianto del procedimento accertativo, anche al fine di prevenire la fase contenziosa; nell’accertamento con adesione, infatti, l’ufficio valuta gli elementi forniti dal contribuente al fine di determinare compiutamente la pretesa tributaria. Al riguardo, si osserva che il contraddittorio permette: al contribuente di partecipare, durante il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alla fase di analisi dei dati e delle informazioni raccolti dall’ufficio nella fase istruttoria. Durante il confronto il materiale istruttorio raccolto dall’ufficio si arricchisce, giacché il contribuente fornisce all’Amministrazione elementi utili alla relativa valutazione; dall’Amministrazione di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei controlli,rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Pertanto, il confronto anticipato con il contribuente assume un ruolo centrale nell’assicurare la corretta pretesa erariale e, in generale, nello spingere i contribuenti medesimi a incrementare il proprio adempimento spontaneo, così da ridurre, conseguentemente, il tax gap
23 Giugno 2020 · Gennaro Andele
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