Agenzia delle Entrate non esibisce la relata di notifica di una cartella sattoriale sottesa all’avviso di intimazione al pagamento in relazione ad un debito IVA

Una cartella di pagamento riferita a un debito IVA si prescrive in 10 anni e il concessionario deve esibire la relata di notifica oltre i 5 anni


DOMANDA

Ho ricevuto un avviso di intimazione al pagamento per alcune cartelle esattoriali riferite ad un presunto omesso versamento dell’IVA notificate anni fa (2015-17): ho chiesto all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia), la prova delle notifiche, ma me l’hanno data solo di alcune cartelle rispondendo che loro sono tenuti a conservare le notifiche per soli 5 anni. Posso fare ricorso? Ho anche letto che è vero che l’Iva si prescrive in 10 anni, ma loro non mi hanno dato la prova della notifica.


RISPOSTA

Per i crediti erariali (di spettanza Statale, come IRPEF e IVA) la prescrizione è decennale: il principio è stato stabilito dai giudici della Corte di cassazione, a sezioni unite civili, con la sentenza 20425/2017.
L’articolo 26 del DPR 602/1973 stabilisce, poi, che l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente.
Tuttavia, la Corte di Cassazione con l’ordinanza 7615/2016 si è riallacciata alla sentenza del Consiglio di Stato 5410/2015 ed ha fatto proprio il principio secondo il quale ha ritenuto che la disposizione di cui alla norma appena citata comporti per il Concessionario un mero obbligo minimo di conservazione delle cartelle per un quinquennio e non un termine massimo di conservazione delle stesse.
Secondo i giudici, infatti, costituisce precipuo interesse dell’esattore, nonché preciso onere improntato alla diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della relata di notifica della cartella di pagamento oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservarne prova documentale ostensibile, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nelle varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali.
Pertanto il ricorso può essere presentato alla Corta di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente, non prima di aver inoltrato formale reclamo all’AdER (Agenzia delle Entrate Riscossioni subentrata ad Equitalia).


2 Settembre 2024 - Giorgio Valli


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