Locazione immobile e comproprietario dissenziente sul cambio di destinazione d’uso


La giustizia amministrativa ha stabilito che il soggetto che affitta un immobile commerciale può chiedere solo il cambio di destinazione senza opere





Può la maggioranza dei proprietari di un immobile c/1 concedere in affitto il locale ad un conduttore che voglia cambiare la destinazione d’uso dell’immobile per farlo diventare a/2 nonostante sia contrario uno solo dei proprietari?

La giurisprudenza amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) ha stabilito che il soggetto che prende in affitto un immobile commerciale è senz’altro abilitato a chiedere agli uffici tecnici comunali l’autorizzazione ad un cambio di destinazione d’uso senza opere, in quanto le trasformazioni apportate dell’immobile sarebbero contenute e reversibili, destinate ad esaurirsi con la scadenza del contratto. Pertanto chi affitta l’immobile catastalmente classificato C1 potrà procedere al cambio di destinazione in abitazione civile (A2) se, e solo ce, ciò non comporterà interventi di ristrutturazione edilizia. Il che ci sembra praticamente impossibile.

Per il comproprietario dissenziente sarà sufficiente vigilare e segnalare alla polizia municipale l’eventuale intervento di ristrutturazione abusivo.

Inoltre, la Corte di Cassazione con la sentenza 19929/2008 ha stabilito che, nelle vicende del rapporto di locazione, l’eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione; sugli immobili oggetto di comunione concorrono, quindi, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione. Ne consegue che il singolo condomino può stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile in comunione e che ciascun condomino è legittimato ad agire per il rilascio del detto immobile, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione per il quale deve presumersi sussistente il consenso già indicato, senza che sia necessaria la partecipazione degli altri e, quindi, l’integrazione del contraddittorio.

Quindi, se non c’è un accordo fra i comproprietari il singolo comproprietario può concedere in affitto il locale classificato come C1 e l’altro comproprietario dissenziente può agire, contestualmente, per il rilascio dello stesso immobile, in modo da far venir meno, eventualmente anche in giudizio, la presunzione di consenso.

23 Settembre 2023 · Marzia Ciunfrini


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