Adozione di minore e il necessario consenso dei figli maggiorenni

Per poter adottare un minore è necessario il consenso degli eventuali figli maggiorenni della coppia adottante












Siamo una coppia sposata di 60 e 58 anni, entrambi con figli maggiorenni ed indipendenti avuti dai nostri precedenti matrimoni che sono a loro volta sposati e con figli a cui abbiamo giaà donato alcuni cespiti: con questi figli ingrati non abbiamo più rapporti familiari e dal 2021 abbiamo in affido esclusivo un bambino di 11 anni che quest’anno vorremmo adottare. La domanda è la
seguente: per poter ottenere l’adozione la legge prevede che c’e’ bisogno del loro consenso scritto?

L’articolo 291 del codice civile stabilisce che l’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare.

Tuttavia, l’articolo 291 del codice civile è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui preclude l’adozione a persone a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati, maggiorenni e consenzienti (così Corte Cost. 88/557: Il coniuge e i discendenti dell’adottante, in quanto membri della famiglia legittima, sono egualmente interessati, sia sotto l’aspetto morale che patrimoniale, dagli effetti dell’adozione, sicché nessun motivo razionale sussiste per ritenere che il rispettivo assenso all’adozione sia sufficiente a tutelare la posizione del coniuge (art. 297, comma primo, cod. civ.), ma non quella, sostanzialmente identica, dei figli. Pertanto, l’art. 291 cod. civ. – secondo cui l’esistenza di discendenti legittimi o legittimati dell’adottante osta all’adozione di persona maggiorenne – è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti).

In conclusione, per poter procedere all’adozione, è necessario il consenso dei figli maggiorenni della coppia adottante.

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16 Gennaio 2024 · Annapaola Ferri

L’articolo 291 del codice civile stabilisce che l’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare.

Tuttavia, l’articolo 291 del codice civile è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui preclude l’adozione a persone a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati, maggiorenni e consenzienti (così Corte Cost. 88/557: Il coniuge e i discendenti dell’adottante, in quanto membri della famiglia legittima, sono egualmente interessati, sia sotto l’aspetto morale che patrimoniale, dagli effetti dell’adozione, sicché nessun motivo razionale sussiste per ritenere che il rispettivo assenso all’adozione sia sufficiente a tutelare la posizione del coniuge (art. 297, comma primo, cod. civ.), ma non quella, sostanzialmente identica, dei figli. Pertanto, l’art. 291 cod. civ. – secondo cui l’esistenza di discendenti legittimi o legittimati dell’adottante osta all’adozione di persona maggiorenne – è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti).

In conclusione, per poter procedere all’adozione è necessario il consenso dei figli maggiorenni.

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16 Gennaio 2024 · Annapaola Ferri