L’articolo 1523 del codice civile dispone che nella vendita a rate con riserva della proprietà (definita anche come vendita con patto di riservato dominio), il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
la consegna del bene si produce immediatamente alla stipula del contratto di vendita con riserva di proprietà: tuttavia se al pagamento dell’ultima rata il bene ha subito danneggiamento grave nulla sarà possibile eccepire da parte del compratore.
Se il venditore non ha eredi, nulla toglie che possa disporre del bene venduto con riserva di proprietà con un legato testamentario, e quindi al legatario andranno versate le rate successive concordate contrattualmente.
In assenza di legatari designati l’intera eredità verrà devoluta allo Stato (al Demanio) che potrà esigere le rate ancora da versare dall’acquirente con riserva di proprietà.
Analogamente, in caso di decesso del compratore prima dell’acquisizione della piena proprietà con il pagamento dell’ultima rata concordata, l’immobile non rientrerà nel compendio ereditario del compratore defunto (gli eredi del compratore, tuttavia, potranno, volendo, riscattare l’immobile versando le ulteriori rate concordate nel piano dei versamenti pattuito con il contratto di acquisto con patto di riservato dominio stipulato dal de cuius).
26 Ottobre 2023 · Giorgio Martini