Qualsiasi creditore insoddisfatto che vedesse rimborsati, con il ricavato della vendita dell’immobile, i crediti di eventuali altri creditori di pari grado (ed in particolare Agenzia delle Entrate Riscossione) potrebbe avviare azione giudiziale per rendere inefficace l’atto di compravendita genitori figlio.
L’articolo 2901 del codice civile stabilisce che non è soggetto a revoca il pagamento di un debito scaduto: ma altra cosa è vendere un immobile ad un prezzo concordato dai debitori con il proprio figlio e poi distribuire arbitrariamente il ricavato della vendita fra i vari creditori.
Se si ha davvero l’intenzione di trasferire la proprietà dell’immobile dai genitori indebitati al figlio ad un prezzo di mercato, saldando i debiti (anche parzialmente, ma in modo equo, con un provvedimento omologato dal giudice) con il ricavato della liquidazione volontaria dell’immobile, la cosa da fare è rivolgersi al giudice del sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, chiedendo il supporto di un OCCS (Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento).
Questo link consente di accedere al registro gestito dal Ministero della Giustizia dove è possibile reperire l’elenco degli organismi abilitati alla composizione della crisi da sovraindebitamento presenti sui vari territori, nonché tutti i dati di contatto, per ottenere adeguata assistenza nella presentazione di un piano di liquidazione volontaria dei beni immobili del debitore e di rimborso dei debiti in accordo con i creditori, presso il Tribunale territorialmente competente.
E comunque, se questa è la situazione ed il valore della nuda proprietà non riesce presumibilmente a coprire il debito intero, sarà necessario liquidare la nuda proprietà insieme all’usufrutto.
14 Ottobre 2021 · Annapaola Ferri