DOMANDA
Ho 19 anni, lavoro, e mi sto accingendo ad acquistare la mia prima auto, senza dire nulla ai miei genitori.
Non sono molto esperto e vorrei evitare fregature.
Mi sono recato qualche giorno fa in concessionaria e, dopo aver scelto il modello che mi piace, mi è stata presentata una proposta d’acquisto.
Ora, prima di sottoscriverla, vorrei sapere a cosa devo stare attendo per non incappare in situazioni spiacevoli in merito alla firma del contratto vero e proprio.
RISPOSTA
Di solito, prima di arrivare alla firma del vero e proprio contratto di acquisto dell’auto, il venditore fa sottoscrivere al futuro cliente, come nel suo caso, una sorta di proposta di acquisto.
Questo documento, che è anch’esso un contratto, è formulato non come accordo negoziato, bensì come proposta del cliente che il venditore può anche rifiutare.
Si diventa poi possessori del mezzo, a tutti gli effetti, quando il concessionario firma la dichiarazione di vendita e la trascrive al Pra (pubblico registro automobilistico).
In assenza di tale atto, l’unico modo per far valere il diritto di proprietà in caso di contestazioni c’è quando il contratto firmato all’acquisto riporta il numero di telaio del veicolo.
Se manca anche questo, e il veicolo poi non viene consegnato, si rimane esclusivamente creditori della somma versata all’atto dell’acquisto o, secondo i casi, del suo doppio.
Negli ultimi anni, per fortuna, le clausole dei contratti sono diventate più chiare e meno penalizzanti, anche per effetto di due direttive europee.
Importante, comunque, adottare sempre qualche precauzione: mai lasciare nulla al caso.
Evitare sempre i patti a voce e riportare ogni cosa, anche quella più insignificante, su un documento firmato dalle parti.
In particolare:
- modello e versione del mezzo secondo denominazione e sigle del costruttore;
- colori di carrozzeria e interni;
- classe Euro;
- tempi di consegna;
- prezzo detassato e chiavi in mano;
- spese ed emolumenti di messa in strada;
- valore dell’eventuale usato in permuta;
- spese per demolirlo e radiarlo dal Pra;
- eventuali omaggi e facilitazioni;
- numero di telaio completo;
- atti accessori.
E’ bene fare attenzione anche al modulo del contratto.
Se questo è stato predisposto dal costruttore, quasi certamente non avrà clausole vessatorie che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Prima di sottoscrivere, invece, un modulo contrattuale generico predisposto dal venditore, bisogna farsene dare una copia e, Codice del consumo alla mano, cercare le clausole più penalizzanti chiedendo che vengano eliminate.
Concludendo, per tutelarsi, particolare cautela occorre anche per l’eventuale contratto di finanziamento.
E’ bene non firmarlo mai in bianco, ma solo se è stato compilato in ogni parte e mai prima che l’auto sia disponibile.
Altrimenti, il venditore potrebbe attivare il finanziamento anche molto prima, incassando il corrispettivo.
E, se fallisse, il cliente potrebbe dover pagare le rate senza aver mai visto l’auto.
21 Novembre 2020 - Giovanni Napoletano