Accordo con creditore per la liquidazione volontaria del patrimonio ex legge 3/2012 (legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento)





Procedere a liquidazione volontaria del patrimonio immobiliare ai sensi della legge 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento





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Ho avuto un pignoramento immobiliare (monolocale) e non ho altri beni intestati né stipendio: si può fare un accordo affinché l’immobile lo venda prima che vada all’asta (senza il rischio di svalutazione) e il creditore (privato) rinuncia all’esecuzione immobiliare e allo stesso tempo non rinuncia al debito rimanente (in quanto il debito è più alto del valore dell’immobile) perché sé rinunciasse al debito residuo sicuramente non farà nessun tipo d’accordo? Grazie

Ai sensi dell’articolo 480 del codice di procedura civile, il precetto contiene sempre l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. In particolare, nella fattispecie, il debitore potrebbe chiedere, ex articolo 14 ter della legge 3/2012, la liquidazione volontaria del monolocale pignorato.

Questo link consente di accedere al registro gestito dal Ministero della Giustizia dove è possibile reperire l’elenco degli organismi abilitati alla composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché tutti i dati di contatto, per ottenere adeguata assistenza nella presentazione di un piano del consumatore presso il Tribunale territorialmente competente e per verificare se ci sono ancora i termini per rivolgersi al giudice del sovraindebitamento.

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12 Marzo 2022 · Annapaola Ferri

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