Acconto pagato e mancata consegna dei beni – Quando il ritardo diventa inadempimento?

Il venditore deve consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto


DOMANDA

Nel mese di Maggio 2020, ho stipulato un contratto per l’acquisto di nuovi infissi per casa mia, versando un acconto di Euro 2300 per un totale di spesa di 5000 euro totali: ad oggi l’azienda ancora non ha provveduto ad istallarli e alle mie rimostranze mi è stato risposto che, come specificato nel contratto, l’azienda non è responsabile dei ritardi di installazione.
La domanda è: quando non si tratta più ritardo ma di inadempienza?


RISPOSTA

Ai sensi del codice del consumo, il venditore è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto: nel caso in cui sia inadempiente entro tale termine, il consumatore deve invitare il venditore ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanza.
Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, allora il consumatore è legittimato a risolvere il contratto e a pretendere il rimborso del prezzo pagato.
La clausola inserita nel contratto sulla mancanza di responsabilità in caso di ritardi è contraria alla legge e, pertanto, nulla.


29 Gennaio 2021 - Andrea Ricciardi

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