Accollo del mutuo da parte dei familiari del mutuatario


L'accollo del mutuo è regolato dall'articolo 1273 del codice civile ed è sempre subordinato dall'adesione delle banca mutuante





Il soggetto A ha un mutuo aperto con una banca di tipo fondiario con ipoteca sulla casa dei genitori, ma dopo 13 anni, in questo momento A non riesce a sostenerlo avendo una rata molto alta: nel contempo il papà di A, e i suoi due fratelli, si prenderebbero a carico le rate rimanenti del mutuo per chiuderlo a scadenza come da contratto senza dover cancellare e riscrivere nuovamente ipoteca sull’immobile.

La mia domanda è, siccome la cifra è alta e un accollo di tipo liberatorio sarebbe difficile da ottenere anche accollando il mutuo ad una sola persona, è possibile accollare il mutuo a più persone che si prendono carico del debito?

L’articolo 1273 del codice civile spiega che se il debitore (accollato) e un terzo accollante) convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire, o meno, alla convenzione.

L’adesione del creditore importa la liberazione del debitore originario (l’accollato) solo se ciò costituisce condizione espressa della nuova stipula contrattuale o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.

Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.

Quindi l’eventuale accollo presume l’adesione del creditore e può essere NON liberatorio o liberatorio: nel primo caso, dell’eventuale inadempimento degli accollanti (i familiari dell’intestatario originale A) risponde anche l’accollato (il soggetto A, per intenderci); nel secondo caso, invece, di un eventuale inadempimento dei debitori accollanti, rispondono solo questi ultimi.

In entrambi i casi di inadempimento, il bene garantito da ipoteca, ovvero l’immobile ipotecato potrà essere oggetto di espropriazione e vendita all’asta.

Improbabile, tuttavia, che la banca aderisca all’accollo che preveda un pool di accollanti. Più realistico evitare l’accollo con l’adesione della banca, e procedere con un accollo esclusivamente interno, conferendo ogni mese ad A le risorse finanziarie per pagare il mutuo – anche considerando che il pagamento delle rate del mutuo non comporta, automaticamente, il concretizzarsi di diritti di proprietà sull’immobile ipotecato e che l’intestatario del mutuo non può comunque detrarre gli interessi passivi se non è comproprietario (anche con una quota minima) dell’immobile ipotecato.

20 Luglio 2023 · Simonetta Folliero


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