I requisiti congiunti (devono essere rispettati tutti) per essere dichiarati soggetto fallibile sono i seguenti:
1) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila;
2) aver realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila
3) avere un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila.
Per l’azienda, dunque, il lavoratore poteva chiedere il fallimento (ovvero la liquidazione per una sarl), tuttavia ciò non è stato possibile in quanto l’azienda ha cessato di esistere prima della proposizione della richiesta di fallimento e dell’eventuale insinuazione al passivo.
Allora, forse, il problema risiede nel decreto ingiuntivo che avrebbe dovuto essere notificato ai soci (tutti) dell’azienda cessata.
Ora, una società cessa, ovvero viene cancellata dal Registro delle Imprese (operanti sul territorio nazionale), solo dopo la liquidazione della società.
In ogni caso, il decreto ingiuntivo richiesto dal legale del lavoratore, secondo quanto stabilito dal messaggio INPS 3854/2019 doveva essere notificato a tutti i soci della sarl affinché il credito del TFR (in assenza di opposizione) possa essere accertato.
Sarebbe opportuno che il suo legale, che meglio di tutti conosce le dinamiche della situazione, le fornisca le spiegazioni che noi possiamo solo ipotizzare, non disponendo di informazioni precise circa l’iter della vicenda.
7 Luglio 2023 · Simone di Saintjust