Accertamento IMU notificato in fase successiva alla divisione ereditaria


La decadenza quinquennale per gli oneri successori e i tributi che gravano sugli immobili ereditati, decorre dalla data della dichiarazione di successione





In riferimento a questa discussione, leggo nella gentilissima risposta: “qualora la fase di riscossione coattiva risultasse successiva alla divisione ereditaria, il concessionario incaricato del recupero dell’evasione tributaria tenterà di accollare al proprietario del bene (appartenuto alla comunione) i tributi non versati” e a tal proposito vorrei specificare che nel caso in questione la Pubblica Amministrazione ha notificato accertamento IMU (relativa al periodo in cui l’immobile era in comunione) in un momento in cui la divisione ereditaria era già stata effettuata da circa 4 mesi. Notifica arrivata ad ognuno degli eredi (ormai non più comunisti dell’immobile in questione).

Una cartella di pagamento successiva alla divisione si può considerare illegittima? L’atto di divisione ha efficacia retroattiva anche ai fini dell’IMU?

I chiamati all’eredità che accettano, hanno l’obbligo, fra gli altri, di presentare all’Agenzia delle Entrate ( AdE) la dichiarazione di successione ereditaria entro 12 mesi dal decesso del de cuius: ricordiamo che la dichiarazione di successione ereditaria non ha nulla a che vedere con la divisione ereditaria, ma serve a pagare tempestivamente le imposte dovuta per la parte eccedente la franchigia.

Inoltre, qualora nella massa ereditaria fosse presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare (con l’aiuto di un commercialista) e versare, le imposte ipotecaria, catastale, di bollo la tassa ipotecaria e i tributi speciali. Per inciso, l’ingiunzione di versamento di questi tributi verrà notificata, presto o tardi, agli eredi; naturalmente la somma pretesa sarà gravata da sanzioni di ritardato pagamento e dagli interessi legali pluriennali delle imposte dovute, pagate in ritardo rispetto alla scadenza annuale successiva al decesso. Anche in questo caso si tratta di un debito solidale, come precisato con l’interpello 296/2022 dell’AdE. Inoltre, a fronte del pagamento volontario effettuato con il calcolo supportato da un professionista del settore, l’Agenzia delle Entrate potrà ricalcolare (liquidare) l’imposta dovuta relativa agli oneri successori e richiedere un’integrazione all’importo già versato.

Come abbiamo affermato nel precedente intervento, la Pubblica Amministrazione ha cinque anni per notificare agli eredi la richiesta di versare gli oneri successori integrativi dovuti e le altre imposte derivanti dalla detenzione di uno o più immobili (in particolare, nella fattispecie, l’IMU e la TARI che il deceduto proprietario versava in vita). Trascorso tale periodo, la pretesa decade, nel senso che la PA non potrà più notificare la richiesta di pagamento degli oneri successori veri e propri (imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali) agli eredi, e neppure notificare ai nuovi proprietari la richiesta di pagamento delle imposte legate alla detenzione di un immobile come l’IMU e la TARI.

Purtroppo, però, la decadenza quinquennale decorre da quando la PA è messa in condizione di conoscere l’identità dei soggetti obbligati al pagamento e ciò accade con la dichiarazione di successione ereditaria (nel documento vengono elencati i comunisti e i beni ereditati) e/o con la divisione ereditaria notarile, che presuppone la dichiarazione di successione ereditaria e in occasione della quale le coordinate anagrafiche dei nuovi proprietari degli immobili vengono trascritte nei Pubblici Registri Immobiliari tenuti dall’AdE.

In conclusione, tutte le richieste di pagamento degli oneri successori, che arriveranno agli eredi nei cinque anni successivi alla data in cui è stata effettua la divisione ereditaria sono pienamente legittime nel senso che non sono affette da vizi decadenziali. Nella fattispecie, la notifica delle pretese IMU è stata effettuata quattro mesi dopo la dichiarazione di successione ereditaria (propedeutica alla divisione ereditaria), appena dopo, cioè, che l’AdE è venuta a conoscenza dei nominativi degli eredi.

Abbiamo già specificato che l’IMU, la TARI e gli oneri successori dovuti e non versati alle rispettive scadenze sono debiti solidali fra gli eredi (non si tratta, propriamente, di arretrati).

Insomma, gli eredi che effettuano la divisione ereditaria dopo sei anni dal decesso e che non presentano la dichiarazione di successione entro dodici mesi dal decesso, non possono pretendere che le imposte, nel frattempo dovute e non versate, possano essere evitate.

18 Giugno 2023 · Annapaola Ferri


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