Dichiarazione dei redditi precompilata e coniuge a carico


In caso di matrimonio nel corso del 2021, è necessario riportare, nel 730, il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico





Io e mio marito ci siamo sposati a metà dell’anno scorso: io sono casalinga e lui lavora come dipendente e il mese scorso mio marito ha trasmesso la dichiarazione 730 usando il precompilato online, e nella casella di quanti mesi ero a suo carico, ha scritto 12 (perché prima noi eravamo già in convivenza).

Gli risulta che a luglio gli dovrebbe arrivare un rimborso in busta paga. Ma mi chiedo se abbia scritto bene o meno. Per l’agenzia delle entrate, il conteggio è giusto comunque o doveva scrivere di numero i mesi dopo, a partire dalla data del matrimonio? Se è sbagliato che cosa dovrebbe fare?

In Italia, almeno per il momento, il coniuge è coniuge solo se coniugato: il matrimonio non può ancora essere assimilato, ai fini della dichiarazione dei redditi, ad una convivente di fatto o da un’unione civile (che richiedono, peraltro, formale dichiarazione agli uffici anagrafici della volontà di volere costituire una famiglia anagrafica legata da vincoli affettivi), men che meno ad una convivenza dettata esclusivamente da motivi di pura ospitalità.

Le istruzioni relative alla compilazione dei redditi con modello 730, in merito all’argomento qui trattato, ed in particolare alla compilazione della colonna 5 (numero mesi a carico) del prospetto familiari a carico non lasciano dubbi e spiegano che bisogna utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico e di indicare “12” se, e solo se, il coniuge è stato a carico per tutto il 2021.

In caso di matrimonio nel corso del 2021, invece, è necessario riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2021, la detrazione spetta per sette mesi (giugno compreso), pertanto, nella colonna 5 va indicato il numero sette e non dodici, anche se fosse stata in corso una convivenza di fatto nei primi sei mesi del 2021.

Quindi, la dichiarazione dei redditi 730 precompilata, doveva essere modificata con la necessaria correzione.

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito e/o un maggior debito (come nella fattispecie) deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2022.

Il modello Redditi Persone fisiche 2022 può essere presentato:

-entro il 30 novembre (correttiva nei termini): in questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
– entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa): in questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
– entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e stata presentata la dichiarazione: in questo caso se dall¡¦integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

In termini pratici, sarà necessario affidarsi ad un CAF per il calcolo degli interessi legali e delle sanzioni ridotte

Se non si presenta il modello Redditi Persone fisiche 2022 nei tempi sopra indicati, si può andare incontro ad un avviso di accertamento immediatamente esecutivo con sanzioni che saranno applicate in misura integrale e non in misura ridotta come previsto in materia di ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione integrativa – anche prima della data in cui il datore di lavoro eroga il contributo spettante in base alla dichiarazione dei redditi presentata con modello 730 – non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare il rimborso spettante in base al modello 730.

2 Luglio 2022 · Giorgio Valli


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