Indennizzo per cessazione attività commerciale – Chiarimenti

Non può fruire del beneficio chi, dopo aver cessato un’attività di commercio indennizzabile abbia successivamente cessato un'attività non indennizzabile


DOMANDA

Ho un’attività in crisi con debiti erariali che vorrei chiudere e avendo 63 anni chiedere l’indennizzo per cessazione attività. Sennonchè l’inps chiede 5 anni di iscrizione riferiti all’ultima attività cessata. Io ho 32 anni di contributi continuativi, ma dal 1986 e fino al 2004 avevo ditta individuale, che cesso nel 2005 aprendo una sas, nel 2019 chiudo la sas aprendo una nuova partita iva per accedere al regime forfettario. Nessuna comunicazione o variazione è stata fatta all’inps sia per la sas (nel 2004) che per la nuova ditta individuale nel 2019. Dagli estratti conto inps dal 1986 risulto sempre come titolare di impresa commerciale. Ecco il mio dubbio è per i 5 anni guarderanno il loro estratto conto o farà fede l’anno di apertura della nuova partita iva e relativa visura CCIAA? E’ chiaro che nessuno può avere certezze su come faranno i controlli è solamente un parere che chiedo essendo veramente in crisi profonda. Grazie mille.


RISPOSTA

Ci scusi, ma non abbiamo compreso i termini del problema: uno dei requisiti per accedere al beneficio di indennizzo per definitiva cessazione dell’attività è che il richiedente, al momento della cessazione dell’attività per la quale è stato richiesto l’indennizzo, risulti iscritto da almeno cinque anni nella Gestione speciale INPS commercianti.
E, a quanto ci risulta, il regime fiscale di tipo forfetario, adottato a partire dal 2019, non esclude l’iscrizione alla Gestione INPS commercianti, ma solo il pagamento dei contributi in proporzione al fatturato generato.
Insomma, l’accesso al beneficio è determinato dalla tipologia di attività svolta e non dall’assetto organizzativo, societario o individuale, con cui l’attività è stata svolta.


10 Febbraio 2021 - Tullio Solinas


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