Al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile spetta anche il 40% del TFR percepito dal coniuge obbligato

Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno divorzile, ad una percentuale del trattamento di fine rapporto (TFR) percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennita' viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale e' pari al quaranta per cento del TFR totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro e' coinciso con il matrimonio.

Ai fini del calcolo della percentuale spettante al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile vanno conteggiate anche le anticipazioni sul TFR gia’ percepite dal coniuge obbligato, a meno che quest'ultimo non dimostri che quelle anticipazioni si riferiscano ad epoca antecedente all'instaurazione del giudizio divorzile oppure coeva alla convivenza matrimoniale o al periodo di separazione personale.

Questo il principio giuridico sancito dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 24184/15.

15 Dicembre 2015 · Carla Benvenuto