Disservizi voce ed internet – L’utente può chiedere il risarcimento danni all’operatore con cui ha stipulato il contratto di fornitura
Un professionista stipulava con un operatore telefonico alternativo (OLO) un contratto per la fornitura di servizi telefonici relativi alla rete fissa (chiamate voce ed ADSL per l'accesso ad internet).
L'utente conveniva in giudizio l'operatore, rilevando il non corretto funzionamento dei servizi e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
I giudici di merito respingevano la richiesta eccependo che, in materia di rapporti tra l'operatore dominante (Telecom Italia) e i singoli operatori alternativi, è il primo, quale titolare esclusivo del potere di intervenire per la risoluzione dei guasti verificatisi sul cosiddetto "ultimo miglio" a dover ripristinare il servizio in caso di guasto, non avendo l'operatore alternativo accesso alcuno all'ultimo tratto di collegamento tra le centraline e l'utenza domestica.
Secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza 18470/15), invece, sono gli operatori telefonici tra loro (OLO e Telecom Italia) a doversi attivare per stabilire procedure idonee ad assicurare interventi rapidi ed efficienti di manutenzione e di riparazione dei guasti della rete telefonica che interessano l'ultimo miglio.
Infatti, chi fruisce dei servizi di telefonia fissa (voce e ADSL) deve chiedere l'intervento risolutivo al proprio operatore di servizi TLC e non è tenuto a chiamare in causa l'operatore proprietario dell'ultimo miglio (Telecom Italia, adesso TIM): l'utente deve restare estraneo al rapporto tra operatori e non ha alcun titolo per rivolgersi all'operatore dominante.