Diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale – Decorrenza della prescrizione decennale

La decorrenza iniziale del termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale va individuata non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere.

Pertanto, ai fini della configurazione di un diritto al risarcimento del pregiudizio patito a seguito di inadempimento professionale occorre che la fattispecie di responsabilità contrattuale si sia perfezionata con la presenza di un danno risarcibile.

Tale danno (che può anche non prodursi affatto) può sorgere contestualmente con l'inadempimento del professionista, ovvero in un momento successivo, rimanendo, comunque, sempre ben distinta la fonte del danno dal danno stesso. Di qui, la correlazione tra insorgenza del diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e decorrenza della prescrizione, che è ancorata al momento in cui il diritto anzidetto può farsi valere e, dunque, non prima che lo stesso venga ad esistenza con l'insorgenza del danno risarcibile.

In particolare, per quel che riguardala la stipula di compravendita immobiliare, in cui il notaio rogante l'atto pubblico di trasferimento abbia erroneamente asseverato l'inesistenza di pesi o vincoli sul bene immobile oggetto del negozio, non può assumere rilievo il momento della stipula dell'atto, che attiene, al profilo dell'inadempimento, il quale può anche non essere contestualmente produttivo di un danno oggettivamente percepibile all'esterno.

Si tratta del principio enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 3176/16.

22 Febbraio 2016 · Giovanni Napoletano