Il coniuge legittimo ha sempre il diritto di abitazione sull'immobile
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Dopo il decesso di uno dei due consorti, al coniuge legittimo spetta sempre il diritto di abitazione della casa familiare, anche se concorre con altri eredi.
Questo fondamentale concetto è stato sancito dalla Corte di Cassazione la quale, con la pronuncia 20703/2013, ha stabilito che: In tema di successione necessaria, secondo cui al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. I presupposti per l’attribuzione di tale diritto è quello che la casa e i mobili che la corredano devono potersi considerare come quella di abituale coabitazione: ciò significa che l’esigenza che quell’attribuzione intende garantire è il diritto all’abitazione, quale minimo, che il legislatore vuole assicurare al coniuge superstite in ragione di quella solidarietà coniugale che ha animato il rapporto tra i coniugi, un diritto questo (quello dell’abitazione) e una solidarietà coniugale garantiti anche dalla costituzione (artt. 47 e 2 cost.) quali esigenze a garanzia di un pieno e integrale sviluppo della persona. Pertanto, si deve ritenere che quei diritti vanno posto a carico dell’intero patrimonio ereditario. Con la precisazione che nella successione legittima, non trovando applicazione gli istituti della riserva e della disponibile quei diritti vanno imputati all’asse ereditario e proporzionalmente sulle quote legittime degli eredi compreso il coniuge. Dunque, i diritti di abitazione e di uso dei mobili che la corredavano sono diritti garantiti anche al coniuge legittimo, in caso di successione legittima, e che quei diritti gravano sull’asse ereditario e proporzionalmente imputate alle singole quote degli eredi legittimi.
A parere degli Ermellini, dunque, Il coniuge superstite può sempre pretendere di rimanere nella ex casa coniugale, e ciò anche se:
- il defunto non abbia redatto alcun testamento;
- l’abitazione non era in comunione dei beni, ma di proprietà esclusiva del coniuge deceduto.
Secondo la Suprema Corte, pertanto il superstite ha sempre il diritto di uso e di abitazione sull’immobile.
21 Ottobre 2013 · Carla Benvenuto
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