Diritto di abitazione della casa coniugale per separazione personale – non opponibile se ottenuto dopo l’iscrizione di ipoteca

Non è fondata l'opponibilità del proprio diritto di abitazione sulla anteriorità della data di assegnazione della casa coniugale rispetto alla data di trascrizione del pignoramento se sul bene oggetto di espropriazione insiste una precedente iscrizione ipotecaria del creditore ipotecario.

Il diritto di abitazione conseguito in forza dell'assegnazione della casa coniugale in seguito a separazione personale, se conseguito successivamente all'iscrizione ipotecaria, non è opponibile allo stesso creditore ipotecario e, quindi, all'acquirente dell'immobile in sede esecutiva.

Infatti, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione non è elemento che possa incidere sulla pignorabilità del bene. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita' che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni.

Tuttavia, in tale contesto è stato anche affermato che il diritto vantato dall'assegnatario della casa coniugale, opponibile al terzo acquirente, non paralizza quello del creditore di procedere sul bene oggetto dell'assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente.

E' questo l'orientamento a cui si sono adeguati i giudici di legittimità con la sentenza numero 15855/14.

15 Luglio 2014 · Annapaola Ferri