Bonus prima casa – Quando è possibile fruirne pur se si possiede un altro immobile?

La normativa vigente subordina l'applicazione del beneficio fiscale per l'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione nel comune di residenza o (se diverso) ove si svolge la propria attività, alla condizione di non possedere un altro immobile idoneo ad essere destinato a tale uso e alla dichiarazione formale, posta nell'atto di compravendita, di voler stabilire la residenza nel comune ove e’ ubicato l’immobile acquistato.

Ne consegue che chi abbia il possesso di altra casa valutata come non idonea all'uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (ad esempo, abitabile) che di natura soggettiva (ad esempio, fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) può ugualmente godere dell'agevolazione fiscale.

Ha, inoltre, diritto alla suddetta agevolazione pure chi, al momento dell’acquisto, sia proprietario di altro immobile utilizzato come studio professionale e quindi in concreto non idoneo ad essere abitato, allorquando ciò sia comprovato dal successivo accatastamento in A/10.

Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 27376/2017.

5 Dicembre 2017 · Giorgio Valli