Diritto ad assegno sociale
Ho 74 anni, dai 66 ai 68 anni ho percepito un assegno sociale poi, in seguito a un eredità, non ne ho avuto più diritto. Sei anni fa ho quindi comprato una modesta casa di due locali (valore acquisto 135 mila euro). Due anni fa mi sono sposato con persona che non percepisce alcun reddito e quindi sono coniugato. Io non lavoro. I miei fondi bancari sono ora scesi a venti mila euro.
Posso quindi richiedere l’assegno, o devo aspettare a non avere più niente in banca?
L’assegno sociale spetta ai cittadini italiani e stranieri (questi ultimi con particolari requisiti) con età superiore a 66 anni e 7 mesi: i beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.
L’importo base dell’assegno sociale è pari a 453 euro per tredici mensilità: dal compimento dei 70 anni in poi si ha diritto ad una maggiorazione (qualche euro in più al mese).
L’assegno sociale spetta in misura intera ai soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e ai soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno.
Hanno diritto all’assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.
Per l’anno 2018 il limite di reddito è pari a 5.889,91 euro annui per il soggetto non coniugati e 11.778 euro, se il soggetto è coniugato.
Ricapitolando, se il richiedente percepisce un reddito lordo annuo che cumulato a quello percepito dal coniuge supera 11.778 euro, il richiedente non ha diritto all’assegno sociale. Se, invece, il richiedente ed il coniuge percepiscono un reddito complessivo lordo annuo compreso fra 5.889,91 e 11.778 euro, il richiedente potrà presentare domanda per un assegno in misura ridotta (decrescente rispetto all’importo base, in misura inversamente proporzionale al reddito percepito). Se la coppia percepisce reddito complessivo annuo inferiore ai 5.889,91 euro annui il richiedente potrà presentare domanda per l’assegno sociale in misura intera.
Se il richiedente ha 70 anni, o più, riceverà, in caso di accoglimento dell’istanza, una maggiorazione sull’importo dell’assegno sociale a cui avrebbe diritto se avesse meno di 70 anni.
Quando si parla di reddito percepito ci si riferisce al reddito annuo lordo IRPEF: la casa acquistata influisce sul reddito IRPEF solo con la rendita catastale (ma solo se è adibita ad abitazione del richiedente assegno sociale). La liquidità in conto corrente influirebbe sul reddito IRPEF esclusivamente per gli interessi attivi remunerati annualmente dalla banca, al netto dell’imposta di bollo (si tratta, infatti, di redditi soggetti a imposta sostitutiva – ma, sappiamo che, al momento, il tasso attivo creditore per i conti correnti è pressoché nullo, se non negativo). Le eredità, le vincite al lotto, eccetera, influiscono sul reddito annuo IRPEF esclusivamente per il periodo di imposta in cui si verificano, a meno che non siano effettuati investimenti, anche mobiliari, che generano reddito negli anni successivi. Questo per quanto attiene il requisito relativo alle soglie di reddito.
Naturalmente, però, sia la casa di proprietà che la giacenza media annuale in conto corrente, influiscono sulla determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che viene calcolato dall’INPS, per valutare lo stato di bisogno del richiedente, in base alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) da allegare alla domanda di assegno sociale.
Il suggerimento è quello di recarsi al più vicino Centro di Assistenza Fiscale (CAF) per presentare, comunque, l’istanza. Al massimo, se dovesse andar male, le comunicheranno un diniego motivato.
26 Febbraio 2020 · Carla Benvenuto
Argomenti correlati: assegno sociale, pensione sociale
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Stai leggendo Diritto ad assegno sociale • Autore Carla Benvenuto • Articolo pubblicato il giorno 26 Febbraio 2020 • Ultima modifica effettuata il giorno 13 Settembre 2020 • Classificato nelle categorie assegno sociale, pensione sociale • Numero di commenti e domande: 4. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .
Io e mia moglie abbiamo l’assegno sociale, vorrei sapere il limite massimo di giacenza sul conto corrente.
Hanno diritto all’assegno in misura ridotta i soggetti i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra5.977,79 euro e 11.955,58 euro.
Si parla di reddito e non di patrimonio. Certo il patrimonio immobiliare di una casa in cui la coppia non ha la residenza potrebbe generare reddito (anche qualora l’immobile non fosse locato a terzi). Così come un deposito in conto corrente bancario o postale potrebbe generare reddito con gli interessi maturati nell’anno: tuttavia, visto l’andamento degli attuali tassi, la cosa è assai improbabile.
Come comportarsi se il titolare di assegno sociale e indennità di accompagnamento viene a mancare nei primi giorni del mese e sul suo conto il 1° del mese erano stati versati gli importi relativi a tali prestazioni? Devono essere restituiti?
Il decesso avvenuto nel mese fa maturare il diritto alla pensione, all’assegno sociale, all’indennità di accompagnamento eccetera, per tutto il mese. L’importo accreditato prima del decesso non va restituito. L’importo accreditato dopo il decesso non può essere riscosso: sarà l’INPS a corrisponderlo agli aventi diritto, ovvero agli eredi del pensionato, i quali potranno chiedere la quota di tredicesima spettante al pensionato defunto per il periodo dell’anno di esistenza in vita.