Differenze fra erede e legatario

L'articolo 588 del codice civile stabilisce che le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

Il legatario succede, cioè, in una parte ben determinata del patrimonio (e non in una quota di esso come l'erede). L'eredità va accettata, il legato si acquista per legge.

L'erede succede sia nei rapporti attivi che in quelli passivi: in pratica si accolla anche i debiti del defunto e ne risponde con tutto il proprio patrimonio (a meno che non abbia accettato con beneficio di inventario). Il legatario, invece, non risponde dei debiti del de cuius se non limitatamente a quanto abbia ricevuto con il legato.

Molto utilizzata è la disposizione testamentaria con cui il de cuius lascia un legato in sostituzione di legittima ad un legittimario, spesso per evitargli la faticosa gestione di un'eredità con beneficio di inventario. Ricordiamo che i legittimari, in base all'articolo 536 del codice civile, sono il coniuge, i figli e gli ascendenti del defunto.

L'attribuzione di un legato in sostituzione di legittima è un modo concesso al testatore di soddisfare le ragioni del legittimario senza chiamarlo all'eredità, avendo poi il legittimario la facoltà di scegliere tra il conseguimento del legato, con la perdita del diritto a chiedere un supplemento nel caso in cui il suo valore sia inferiore a quello della legittima, o la rinuncia al legato e la richiesta della legittima (Cassazione 2809/1990).

Quelli appena esposti son i principi richiamati, in tema di differenza fra erede e legatario, dai giudici della Corte di cassazione, con la sentenza 27413/2017.

24 Marzo 2019 · Lilla De Angelis