Dichiarazione dei redditi con modello 730 – come correggerla dopo la presentazione

Chi ha utilizzato il modello 730 per dichiarare i propri redditi deve controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) o dall'intermediario (Caf, professionista), allo scopo di verificare che non ci siano errori di compilazione o di calcolo.

Qualora si riscontrassero errori, bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l'assistenza affinché provveda a sanarli e a redigere un modello 730 "rettificativo" in tempo utile per effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, ovvero dati che non modificano la liquidazione delle imposte, vi è la possibilità di:

Se ci si accorge di aver indicato in modo inesatto i dati del sostituto d'imposta o di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificarlo, è possibile presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati (in questo caso, occorre indicare il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio).

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche (entro i termini prescritti) e pagare direttamente le maggiori somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo dell'eventuale credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

La dichiarazione integrativa non sospende, infatti, le procedure di conguaglio (addebito di imposte oppure accredito di rimborsi) da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico.

24 Aprile 2014 · Giorgio Valli