Dichiarazione dei redditi – Le detrazioni più comuni

Dichiarazione dei redditi e detrazioni - Aspetti generali

La detrazione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR) o in altre disposizioni di legge. gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati. La detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti.

Se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito, la detrazione non spetta. Pertanto, nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.

Il TUIR stabilisce che per le spese sanitarie, quelle di istruzione, i premi di assicurazione, le spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive, nonché i canoni di locazione per studenti universitari, la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Per quanto riguarda la documentazione attestante tali situazioni, è necessario ricordare che se l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa; se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l'ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione. Se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori. Questi ultimi possono, comunque, ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento annotando sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione. Se, ad esempio, le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può calcolare la detrazione sull'intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro quest’ultimo può portare sempre in detrazione l’intera spesa sostenuta.

Le spese intestate al contribuente e sostenute nell'interesse di un familiare, che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico (2840,51 euro) non danno diritto alla detrazione né alla persona che ha sostenuto l'onere, né al familiare.

Il contribuente che riceve una fattura o una ricevuta medica senza bollo può portare in detrazione le spese relative alla imposta di bollo solo se paga il tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di quest’ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia per esplicito accordo tra le parti.

I contenuti dell'articolo sono stati liberamente estratti e sintetizzati dalla Circolare 7/E 2017 dell'Agenzia delle entrate: Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d’imposta 2016 » spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità. Il documento originale è stato allegato all'articolo, per comodità del lettore che volesse approfondire i contenuti qui trattati ed individuarne i riferimenti normativi.

Dichiarazione dei redditi 2017 periodo imposta 2016 - Deduzioni e detrazioni: chiarimenti ADE

Dichiarazione dei redditi e detrazioni per spese sanitarie

Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare fiscalmente a carico. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente. Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate sia per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente sia a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. In queste ipotesi la detrazione delle spese è comunque riconosciuta, anche a fronte di un rimborso assicurativo, in quanto i premi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito.

Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente le spese, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto e le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile. In questi casi è comunque ammessa in detrazione la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata. Nelle ipotesi in cui i contributi versati risultino di ammontare superiore all'importo di euro 3.615,20, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza (rispetto al suddetto limite di euro 3.615,20) e il totale dei contributi versati.

Se le spese sanitarie, ad esclusione di quelle relative all'acquisto dei veicoli per disabili, superano complessivamente euro 15.493,71 (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta (rateizzazione o detrazione in un’unica soluzione), che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all'anno in cui le spese sono state sostenute.

Dichiarazione dei redditi e detrazioni per interessi passivi sui mutui

Si tratta, in particolare dei mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale: in linea generale, la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso del 2016, a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa). Sono escluse dalla detrazione le spese di assicurazione dell’immobile in quanto non hanno il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo, le spese inerenti l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita nonché le imposte di registro, l’IVA, le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento della proprietà dell’immobile.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili, né quelli corrisposti a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l’acquisto della casa di abitazione.

La detrazione spetta con limiti diversi a seconda della finalità per cui è stato contratto il mutuo e per un importo massimo di 4 mila euro. In linea generale, in caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia e quindi non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico. Unica eccezione a tale regola riguarda i mutui stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. E’ previsto, infatti, che nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra i due coniugi di cui uno a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote. La condizione di coniuge fiscalmente a carico deve sussistere nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione.

Per fruire della detrazione, è necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare, anche se non deve esserci corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi. Il requisito congiunto di acquirente e mutuatario è pertanto sempre necessario.

L’acquisto deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo, ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita. La detrazione spetta solo se l’immobile continua ad essere utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale.

Il contribuente che ha acquistato dall'impresa o tramite una cooperativa edilizia un immobile perde il diritto alla detrazione degli interessi se non riesce a trasferirvi la propria residenza entro 12 mesi, anche se la causa è imputabile al Comune a seguito, ad esempio, dei ritardi nella concessione dell'abitabilità.

Per quanto attiene l'acquisto da cooperative edilizie, al fine di definire quando il contribuente può far valere il diritto alla detrazione è necessario far riferimento al momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso e non al momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o a quello dell’acquisto. In questi casi il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato attraverso la documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto dell’abitazione e quella di stipula del mutuo se l’originario contratto di mutuo stipulato per l'acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa. Ciò vale anche nel caso di surroga per volontà del debitore (portabilità del mutuo).

La detrazione spetta anche se l’immobile su cui risulta iscritta l’ipoteca non coincide con quello acquistato e adibito ad abitazione principale, nonché per i mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale e delle pertinenze, ma anche in caso di acquisto di una ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado).

Nel caso di separazione legale rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio. Dopo il divorzio, considerato che l’ex coniuge non può più essere considerato un familiare, il beneficio spetta solo se nell'immobile, gravato da mutuo, risiedano familiari diversi dall'ex coniuge quali, ad esempio, i figli.

In caso di successione a causa di morte, la detrazione spetta agli eredi, compreso il coniuge superstite contitolare del contratto di mutuo, a condizione che provvedano a regolarizzare l’accollo del mutuo e, sempreché sussistano gli altri requisiti.

Dichiarazione dei redditi e e detrazioni per spese di istruzione

Sono detraibili nella misura del 19 per cento (ma su un importo massimo di euro 564 per l’anno 2016 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto) le spese di istruzione non universitaria. La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

In pratica, la detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia (scuole materne), scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie), scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore), siano esse statali o paritarie private o degli enti locali.

Parliamo, ad esempio delle spese per la mensa scolastica, per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola, perle gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Sono escluse dalla detrazione, invece, le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado e quelle relative al servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è, attualmente, prevista alcuna agevolazione.

Per quanto attiene le spese universitarie la detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, calcolato sull'intero importo se l’università è statale. Nel caso, invece, di iscrizione ad una università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria in relazione alle diverse aree geografiche (nord, centro, sud).

Sono ammesse a detrazione le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari italiani o stranieri. In particolare, sono detraibili le tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso), le soprattasse per esami di profitto e laurea, le spese per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria e quelle sostenute per la la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La detrazione non spetta per le spese relative: all'acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessari per consentire la frequenza della facoltà.

Dichiarazione dei redditi e detrazioni per spese funebri

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone a prescindere dal vincolo di parentela.

Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all'evento luttuoso cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte. Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.

La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550 per ciascun decesso.

Dichiarazione dei redditi e detrazioni per attività sportive praticate dai ragazzi

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni. Il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno. Ad esempio se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2016, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell'età. La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per ogni soggetto fiscalmente a carico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.

La detrazione non spetta per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata presso associazioni culturali che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

Dichiarazione dei redditi e detrazioni per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede

Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.

Per la verifica di tale requisito occorre fare riferimento alla distanza chilometrica più breve calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio, ferroviaria o stradale. Nei casi in cui nel Comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso più breve da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal collegamento misto (stradale e ferroviario). In particolare, nel caso in cui la linea ferroviaria da sola non consenta un collegamento tra il comune di residenza dello studente e quello dell’Università, la distanza tra i due comuni può essere misurata sommando il percorso ferroviario e quello stradale, considerando per entrambi quello più breve.

La detrazione è del 19 per cento sull'ammontare massimo dei canoni pagati pari a euro 2.633: in particolare, il tetto di spesa costituisce il limite complessivo di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio.

Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di contratti di locazione stipulati o rinnovati e registrati, relativi a unità immobiliari destinate ad uso abitativo. Sono detraibili, quindi, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessario la stipula di un contratto specifico per studenti.

Dichiarazione dei redditi e detrazioni per spese veterinarie

Spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese veterinaria calcolata nel limite massimo di euro 387,34 con una franchigia di euro 129,11 (in pratica 258 euro). La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. La detrazione, quindi, non spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.

Per quanto illustrato, la detrazione massima spettante per le spese veterinarie è pari ad euro 49. Il tetto di detrazione è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione indipendentemente dal numero di animali posseduti.

Dichiarazione dei redditi e detrazioni per spese per la frequenza di asilo nido

Le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, sia pubblici che privati, possono essere detratte dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento: si considerano asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

In applicazione del principio di cassa la detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono.

L’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a euro 632 per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all'onere da ciascuno sostenuto.

Dichiarazione dei redditi e detrazioni per premi di assicurazione relativi a polizze vita e infortuni

Dall'imposta lorda è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento dei premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.

Nel caso di contratti cosiddetti misti, che prevedono cioè l'erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato, la detrazione spetta solo per la parte di premio riferibile al rischio morte, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa.

Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, esiste un'ulteriore condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione. In linea generale è necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque. Il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione, indipendentemente dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente e/o come assicurato.

La detrazione spetta al contribuente se egli è contraente e assicurato, se è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato, se un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato, se è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente, se il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a euro 530: Tale limite, deve essere considerato complessivamente e, pertanto, anche in presenza di una pluralità di contratti, l’ammontare massimo di spesa detraibile non può superare euro 530. Per i premi versati per i contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave, il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a euro 750.

Dichiarazione dei redditi - Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze. Il limite di spesa agevolabile è di 96 mila euro è annuale e riguarda il singolo immobile.

La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. In applicazione del criterio di cassa, la detrazione spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute. La detrazione spetta, pertanto, anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati.

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese. Tali soggetti sono: i proprietari o nudi proprietari, i titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie, i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa, i detentori (locatari, comodatari) dell’immobile, i familiari conviventi, il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge, il conviventi more uxorio, il futuro acquirente.

Il singolo condòmino può fruire anche della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà.

La variazione della titolarità dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire della detrazione, comporta nei casi più frequenti il trasferimento della detrazione. Ciò non accade nell'ipotesi in cui la detrazione spetti al detentore dell’immobile (ad esempio, l’inquilino o il comodatario) in quanto lo stesso continua ad avere diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa.

In caso di vendita (o donazione) dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In mancanza di tale specifico accordo nell'atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell'accordo successivamente formalizzato.

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia esso costituito a titolo oneroso o gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario.

In caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale. A tale riguardo si precisa che se l’immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l’erede proprietario non ne può disporre; se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi; se vi sono più eredi, qualora uno solo abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone più gli altri la disponibilità; se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tale caso neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite, in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano state pagate esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, dal quale risulti che la causale del versamento effettuato è riconducibile agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti. La causale del bonifico deve riportare anche il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall'ordinante il bonifico) nonché il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.

Gli istituti bancari e postali hanno istituito bonifici dedicati, anche a causa dell’introduzione della ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) che tali istituti devono applicare nei confronti del destinatario del pagamento. Qualora, per errore sia stato utilizzato un bonifico diverso da quello dedicato, o non siano stati indicati tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall'impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.

17 Aprile 2017 · Giorgio Valli


Commenti e domande

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2 risposte a “Dichiarazione dei redditi – Le detrazioni più comuni”

  1. Anonimo ha detto:

    BUONGIORNO
    AVREI BISOGNO DI UN CHIARIMENTO IN MERITO AI VERSAMENTI DOVUTI AL COMUNE PER LE CONCESSIONI RIGUARDANTI LE RISTRUTTURAZIONI.
    POSSO PORTARE IN DETRAZIONE LA SPESA SE PAGO CON UN BONIFICO ORDINARIO?
    GRAZIE

    • Rosaria Proietti ha detto:

      Deve trattarsi di un bonifico cosiddetto parlante, ovvero, devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

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