Presentare la dichiarazione dei redditi per conto del defunto comporta accettazione tacita dell’eredità

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni e il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione. Tuttavia, i chiamati che hanno rinunciato all'eredità possono sempre accettarla, anche tacitamente, se non è già stata acquistata da altri chiamati e senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi sui beni dell'eredità.

Si ha accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Questi i principi richiamati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 6070/12. Pertanto, secondo l'insegnamento della Corte Suprema, la rinuncia all'eredità non è ostativa ad una successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria.

Si tratta di una precisazione di non poco conto, che può comportare conseguenze anche rilevanti. Ad esempio, presentare, dopo la rinuncia all'eredità, una dichiarazione dei redditi per il soggetto debitore defunto (magari per rivendicare un credito d'imposta spettante al de cuius) presuppone accettazione tacita della qualità di erede, e quindi l'accollo di tutti i debiti del defunto.

24 Novembre 2015 · Marzia Ciunfrini