Dichiarazione dei redditi congiunta – La responsabilità solidale dei coniugi non viene meno con la successiva separazione personale

La dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costruisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio.

Ne consegue che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell’imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale.

Va escluso, tuttavia, che la mancata impugnazione, da parte del marito, dell’avviso di accertamento a lui notificato, renda definitiva l’obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente la cartella esattoriale o l’avviso di mora a lei diretti e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contestazione, nel merito, della pretesa tributaria.

Tra i vizi denunciabili dalla moglie separata, in sede di impugnazione della cartella esattoriale a lei notificata, non rientra quello concernente l’omessa notifica, nei suoi stessi confronti, dell’atto prodromico alla cartella esattoriale. Infatti, la normativa vigente (articolo 17 legge 114/1977) prevede che, in caso di dichiarazione congiunta, la notifica della cartella di pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta a ruolo, e' eseguita nei confronti del marito. Gli accertamenti in rettifica, invece, devono essere effettuati a nome di entrambi i coniugi, ma possono essere notificati solo ed esclusivamente al marito.

Con le considerazioni di diritto appena esposte, i giudici della Corte di cassazione hanno articolato la sentenza 13733/16.

9 Luglio 2016 · Giorgio Valli