Dichiarazione dei redditi congiunta – i rischi che si corrono

La normativa concede ai coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, la facoltà di presentare su un solo modello la dichiarazione (congiunta) dei redditi di ciascuno di essi, disponendo che, in tale ipotesi, la notifica della cartella esattoriale per l'imposta sul reddito eventualmente iscritta a ruolo (omesso o insufficiente pagamento) sia eseguita nei confronti dei marito. In caso di scelta per la dichiarazione congiunta, la legge prescrive, inoltre, che gli eventuali accertamenti in rettifica (comunicazioni di irregolarità) siano effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati al marito e che i coniugi risultano responsabili, in solido, per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito.

I coniugi dichiaranti, dunque, con la volontaria e libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell'istituto e, in particolare quelli connessi sia alla previsione della notifica al solo marito degli accertamenti in rettifica sia alle conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali.

La posizione della moglie, coobbligata in solido, è tuttavia garantita dal poter contestare anche nel merito, di fronte agli organi della giurisdizione tributaria, l'eventuale obbligazione (propria o del marito) entro i termini decorrenti dalla notifica dell'atto con il quale ella venga, per la prima volta, a conoscenza della pretesa tributaria nei suoi confronti.

Tale tutela non e' vanificata dalla eventuale successiva separazione fra coniugi o dallo scioglimento del matrimonio o, anche, da un ipotetico atteggiamento non collaborativo del marito, potendo anche la moglie separata impugnare autonomamente l'atto a lei notificato, e far valere, attraverso detta impugnazione, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, previa acquisizione degli atti a lei non notificati e dei quali non era a conoscenza.

Invece, la semplice impugnazione della cartella esattoriale da parte della moglie per illegittimità riconducibile all'omessa notifica dell'accertamento presupposto, comporta sicuramente il rigetto del ricorso.

Così si legge nella sentenza numero 7612 del 2 aprile 2014 della Corte di Cassazione.

9 Maggio 2014 · Giorgio Valli




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