La dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto e la registrazione del contratto patrimoniale di convivenza

La legge 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) entrata in vigore il 5 giugno, definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Per l'accertamento della stabile convivenza, gli uffici anagrafici dovranno far riferimento alla dichiarazione anagrafica resa dal responsabile della convivenza.

In tale contesto, va premesso che ciascun componente della convivenza e' responsabile, per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, delle dichiarazioni anagrafiche relative alla costituzione di nuova convivenza, ovvero ai mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza stessa e che la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente la dirige.

La normativa vigente ha attribuito ai conviventi di fatto la facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza, le cui regole di costituzione, modifica, risoluzione, prevedono l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata da parte di un notaio o di un avvocato, che ne attesta la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Il professionista, ai fini dell'opponibilità ai terzi, ne trasmette quindi copia, entro dieci giorni, al comune di residenza dei conviventi, per la registrazione in anagrafe.

Relativamente alla cessazione del vincolo contrattuale la legge ha previsto la risoluzione del contratto per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona oppure per morte di uno dei contraenti.

Pertanto, l'attività degli uffici anagrafici riguarderà l'iscrizione delle convivenze di fatto, la registrazione dell'eventuale contratto di convivenza, ed il rilascio delle relative certificazioni.

Alla dichiarazione anagrafica di convivenza resa agli uffici anagrafici si è già accennato. Per quanto riguarda, invece, per l'opponibilità del contratto di convivenza ai terzi, l'ufficiale di anagrafe del comune di residenza dei conviventi, ricevuta copia del contratto di convivenza, trasmessa dal professionista che l'ha redatto, dovrà tempestivamente procedere a registrare, nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista, nonché assicurare la conservazione agli atti dell'ufficio della copia del contratto patrimoniale di convivenza.

Anche la successiva risoluzione del contratto di convivenza dovrà essere registrata, nella scheda di famiglia dei conviventi, oltre che nelle schede individuali, mediante indicazione della data, del luogo della risoluzione e della motivazione. In particolare, l'ufficiale dello stato civile dovrà procedere alla registrazione della risoluzione del contratto patrimoniale di convivenza nei casi in cui riceva uno dei seguenti atti: notifica da parte del professionista dell'intervenuta risoluzione per accordo delle parti; notifica da parte del professionista dell'intervenuta risoluzione per recesso unilaterale di una parte; comunicazione dell'ufficio di stato civile riguardante il matrimonio o l'unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi ed altra persona; notifica da parte del professionista dell'intervenuta risoluzione per morte di una parte.

Sono, quelli appena esposti, i contenuti della circolare numero 7/2016 della direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell'Interno.

8 Giugno 2016 · Chiara Nicolai