Polizza caso morte che designa come beneficiari gli eredi » L’indennizzo va ripartito in parti uguali o in misura proporzionale alla quota cui ciascun erede ha diritto secondo le regole di successione?

Supponiamo che il de cuius lasci una vedova, non abbia figli e ascendenti, ma solo un fratello e non abbia redatto testamento: com'è noto nelle condizioni appena immaginate, apertasi la successione, l'eredità viene ripartita per 2/3 al coniuge superstite e per 1/3 al fratello. Per le modalità di divisione in assenza di testamento si consulti questo articolo.

Per giurisprudenza (fin qui) consolidata (sentenza Cassazione 9388/1994 fra le tante) quando in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, compreso l'evento morte, sia stato previsto che l'indennità venga liquidata ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, tale clausola va intesa nel senso che l'individuazione dei beneficiari-eredi va effettuata secondo i modi tipici di ripartizione dell'eredità (testamentaria o legittima) e le quote tra gli eredi, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione, devono presumersi uguali.

In base a tale principio, l'indennizzo della polizza assicurativa avrebbe dovuto essere ripartito, nello scenario ipotizzato, al 50% fra coniuge superstite e fratello del defunto.

Invece, a parere dei giudici della Corte di cassazione, terza sezione civile, estensori della sentenza 19210/15, l'approccio giuridico va ribaltato: il contraente che avesse voluto devolvere l'indennizzo agli eredi testamentari o legittimi in misura egualitaria, ben avrebbe potuto farlo con indicazioni specifiche nel contratto di assicurazione.

Ne segue che nel silenzio del contraente, la sua intenzione di devolvere l'indennizzo della polizza assicurativa caso morte agli eredi va ricostruita nel senso di correlare l'attribuzione dell'indennizzo ai soggetti individuati come eredi in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno ha diritto secondo la modalità di successione effettivamente verificatasi (legittima o testamentaria). Deve escludersi cioè che, per la mancata precisazione nella clausola contrattuale di uno specifico criterio di ripartizione, le quote dell'indennizzo debbano essere liquidate in misura eguale agli eredi.

E dunque, in conformità a questa diversa (e nuova) interpretazione, l'indennizzo della polizza assicurativa deve essere ripartito, sempre nelle condizioni prese come esempio pratico di riferimento, per 2/3 al coniuge superstite e per 1/3 al fratello del defunto.

1 Ottobre 2015 · Lilla De Angelis