Desideravo chiedere che poteri di accertamento hanno gli enti o terzi indicati nell’articolo 12 comma 3/b del c.d.s.

Salve,
desideravo chiedere che poteri di accertamento hanno gli enti o terzi indicati nell’articolo 12 comma 3/b del s.
in sostanza un ente esterno( una societa’ collaborante con un comune) avente dei dipendenti qualificati, puo’ redarguire verbali per qualsiasi infrazione al s.?
Che poteri puo’ avere un ente esterno?

gli articoli 11 e 12 del s. non sono molto chiari al riguardo.

Grazie mille!!

Commento di Simone | Lunedì, 8 Settembre 2008
Da molto tempo si discute sulla validità delle multe emesse dagli ausiliari del traffico, i così detti “vigilini”, istituiti con la legge 15.

5.1997 numero 127, più comunemente nota come legge Bassanini bis. Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha finalmente messo fine alla diatriba affermando il principio secondo cui le uniche multe che gli ausiliari sono competenti ad emettere, sono quelle aventi ad oggetto la sosta dei veicoli e limitatamente alle aree oggetto di concessione. Viceversa sono assolutamente incompetenti per le rilevazioni di altre e diverse infrazioni.

Il caso di specie riguarda un automobilista di Roma che, multato da un ausiliario del traffico per aver circolato su una corsia preferenziale, promuoveva ricorso avverso il verbale innanzi al Giudice di Pace, il quale, tuttavia, respingeva il ricorso; indi promuoveva ricorso per Cassazione.

Ripercorrendo la normativa susseguitasi nel tempo in materia, la Suprema Corte ha ribadito che gli ausiliari sono legittimati all'esercizio di compiti di prevenzione e accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, in quanto l’articolo 17 comma 132 della Legge numero 127/2007 deve ritenersi norma di stretta interpretazione.

Secondo la Cassazione, infatti, “…Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema, del congestionamento della circolazione nei centri abitati.”

Ne consegue che gli ausiliari del traffico, intanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni materia di sosta. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla legge numero 127 dal 1997, articolo 17, comma 132.

I giudici della Corte ricordano inoltre che agli ausiliari del traffico “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli “.

Scrive poi, testualmente l’avvocato Emilio Ponticiello in una edizione del novembre 2007 del suo famoso libeo “Io non pago”: “Gli ausiliari non possono contestare il traffico sulla corsia preferenziale. Non ne hanno il potere. Non solo, la multa sulla corsia preferenziale richiede la contestazione immediata e gli ausiliari non hanno il potere di fermare il veicolo! La multa per circolazione sulla corsia preferenziale può essere fatta solo dai dipendenti delle società che esplicano il servizio di trasporto pubblico e solo in caso di emergenza”.

Quindi, gli ausiliari del traffico possono solo elevare multe per divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione. Il personale ispettivo delle aziende comunali di trasporto pubblico anche multe per circolazione nelle corsie preferenziali.

Se l’agente accertatore è stato nominato con ordinanza sindacale sulla base della legge 15.5.1997 numero 127, noi non non sapremo mai, dall'esame del verbale, chi ha elevato la contravvenzione, se un ausiliario del traffico o un appartenente al personale ispettivo ecc.. ecc…

E, nel caso si sia trattato di un ausiliario del traffico, non potremo dedurre se il rapporto di lavoro fra ausiliare e la società (o lo stesso Comune) da cui l’ausiliare dipende è stabile od occasionale (la cosa, come vedremo, ha grande rilevanza per l’eventuale ricorso).

Come si procede?

AUSILIARI DEL TRAFFICO

Arriva una multa per divieto di sosta.

Se l’agente accertatore è un ausiliario del traffico, egli deve possedere le caratteristiche di nomina e attribuzione necessarie e sufficienti per le sue mansioni.

Ovvero:

1) deve avere un rapporto di dipendenza con l’azienda assegnataria del servizio (o con il Comune);
2) non deve essere un dipendente occasionale;
3) deve essere stato nominato con ordinanza sindacale.

Di solito l’ordinanza sindacale di nomina (punto 3) con i giusti riferimenti normativi, è sempre presente (ed è la stessa che riguarda il personale ispettivo delle aziende tramviarie). Invece, quasi mai è presente il riferimento alle altre due condizioni. La mancanza di una sola di esse comporterebbe l’impossibilità di attribuire alla figura dell'ausiliario il bagaglio di preparazione e competenza richiesto dalla legge.

Ora, come facciamo a sapere se l’ausiliario che ha verbalizzato la multa (per divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione) ha un contratto a termine o no? Cioè, in pratica come facciamo a capire se l’accertatore oltre ad essere ausiliario del traffico è anche un “precario” del lavoro?

Semplicemente non lo sappiamo. Si procede inserendo, fra i motivi del ricorso, i seguenti:

a) l’ausiliario non ha rapporto di dipendenza con l’azienda assegnataria del servizio (o con il Comune);
b) l’ausiliario ha un rapporto di lavoro occasionale con l’azienda assegnataria del servizio (o con il Comune).

Sarà il Comune che, in giudizio, dovrà dimostrare che l’ausiliario è stato assunto con contratto a tempo indeterminato (se lo fa, abbiamo perso).

PERSONALE ISPETTIVO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO

Ci arriva una multa per circolazione sulle corsie preferenziali. Una multa non contestata immediatamente, ovvio. E nei motivi per cui non è stata effettuata la contestazione immediata non c’è alcun riferimento a circostanze di emergenza.

Non sappiamo se la contravvenzione è stata elevata da un ausiliario del traffico (che non sarebbe autorizzato ad elevarla) o dal personale ispettivo della azienda comunale di trasporto pubblico (che è autorizzata, ma deve contestare immediatamente la multa, salvo casi effettivi di emergenza).

Dobbiamo fare ricorso procedendo per ipotesi:
a) se è stato un ausiliare non poteva contestare la multa per la sentenza di Cassazione riportata sopra.

E quindi dobbiamo fare ricorso dicendo che la multa è stata elevata da un ausiliario del traffico. Il Comune dovrà farsi carico di dimostrare che si trattava invece di personale ispettivo della azienda di trasporto pubblico.

Nel ricorso dobbiamo quindi prevedere questa ultima evenienza e scrivere:
b) nel caso in cui la multa sia stata elevata da personale ispettivo dell'azienda di trasporto pubblico la motivazione - riportata in verbale in merito alle ragioni per cui non è stata effettuata una contestazione immediata - non è sufficiente. Manca infatti il riferimento al caso di emergenza che ha impedito la contestazione immediata.

Il ricorso, dunque, si perde se:

a) l’infrazione rilevata è per circolazione nelle corsie riservate al trasporto pubblico;
b) il Comune dimostra che l’agente accertatore è inquadrato nel personale ispettivo;
c) nelle motivazioni addotte per la mancata contestazione immediata viene fatto riferimento ad una emergenza che non sia la solita trita e ritrita volontà di non intralciare il trasporto pubblico.

Commento di karalis | Lunedì, 8 Settembre 2008

1 Ottobre 2008 · Giuseppe Pennuto