Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (ma anche di avvisi di addebito ed accertamenti immediatamente esecutivi) tramite pagamento a saldo stralcio

Requisiti per beneficiare della definizione agevolata dei debiti esattoriali tramite estinzione a saldo stralcio

Possono fruire della definizione agevolata dei debiti esattoriali, tramite estinzione a saldo stralcio, i debitori che si trovano in una situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica, attestata da un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila.

Indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, potranno fruire della definizione agevolata dei debiti esattoriali, tramite estinzione a saldo stralcio, anche i debitori per i quali è stata aperta, alla data di presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata, la procedura di liquidazione del patrimonio ex articolo 14 quinquies della legge 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Debiti esattoriali ammessi a definizione agevolata tramite estinzione a saldo stralcio

Sono ammessi alla definizione agevolata, tramite estinzione a saldo stralcio, i debiti esattoriali delle persone fisiche (diversi da quelli di importo residuo fino a mille euro già condonati per legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017) derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali nonché dalle attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, comprensivi di interessi e sanzioni. In pratica, chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi ed è stato poi beccato dal fisco, resta escluso dal beneficio.

Possono, altresì, essere definiti, con estinzione a saldo stralcio, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal primo gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Tali contributi potranno essere utilizzati ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.

Si tratta, in sostanza, di carichi affidati all'agente della riscossione riconducibili non solo a cartelle esattoriali ma anche ad avvisi di addebito INPS e ad accertamenti immediatamente esecutivi emessi da Agenzia delle Entrate.

Importi da versare per la definizione agevolata, tramite estinzione a saldo stralcio, dei debiti esattoriali

I debiti esattoriali ammessi possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive per violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (articolo 35 legge 689/1981) versando:

I debitori per cui è stata aperta - alla data di presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata dei debiti esattoriali, tramite estinzione a saldo stralcio - la procedura di liquidazione del patrimonio ex articolo 14 quinquies della legge 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, saranno chiamati versare solo il 10% dell'importo complessivamente dovuto (indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), oltre all'aggio spettante all'agente della riscossione (6% calcolato sulle somme versate a saldo stralcio) e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Procedura di adesione alla definizione agevolata, tramite estinzione a saldo stralcio, dei debiti esattoriali

Il debitore manifesta all'agente della riscossione (agenzia delle Entrate - Riscossione) la propria volontà di aderire alla definizione agevolata, tramite estinzione a saldo stralcio, dei debiti esattoriali rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet. In tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti per beneficiare della definizione agevolata dei debiti esattoriali tramite estinzione a saldo stralcio indicando i debiti esattoriali che intende estinguere a saldo stralcio ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

I debitori per cui è stata aperta - alla data di presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata dei debiti esattoriali, tramite estinzione a saldo stralcio - la procedura di liquidazione del patrimonio ex articolo 14 quinquies della legge 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, dovranno allegare copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14 quinquies della legge 3/2012.

Rateizzazione degli importi dovuti per la definizione agevolata, tramite estinzione a saldo stralcio, dei debiti esattoriali

Il versamento delle somme dovute per la definizione agevolata, tramite estinzione a saldo stralcio, dei debiti esattoriali può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021. In caso di pagamento rateale si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni sulla decadenza del beneficio di dilazione in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive.

Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, tramite estinzione a saldo stralcio, dei debiti esattoriali, l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti di legge previsti per beneficiare della definizione agevolata dei debiti esattoriali tramite estinzione a saldo stralcio o la presenza nella dichiarazione di adesione di debiti esattoriali diversi da quelli ammessi a definizione agevolata tramite estinzione a saldo stralcio.

I debiti esattoriali possono essere estinti anche se già ricompresi nella dichiarazione resa ai sensi della definizione agevolata relativa ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (prima rottamazione) per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; tuttavia, gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione agevolata dei debiti esattoriali tramite estinzione a saldo stralcio.

La misura è prevista al comma 187 e seguenti dell'articolo unico del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

25 Dicembre 2018 · Paolo Rastelli