La definizione agevolata del contenzioso tributario tramite pagamento del 5% del valore della controversia

La legge, al fine di contenere la durata dei processi tributari in termini ragionevoli, ha stabilito che le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, possono essere estinte mediante pagamento del cinque per cento del valore della controversia.

Tuttavia, l’applicazione della speciale causa di estinzione del processo tributario mediante pagamento del cinque per cento del valore della controversia, necessita di due presupposti: che la lite penda da oltre dieci anni, e che l’amministrazione sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio.

Tale ultimo requisito ricorre solo quando la soccombenza dell'Amministrazione sia stata totale, il che non si verifica allorché il giudice tributario, di merito o d’appello, decidendo sull'impugnazione dell’amministrazione finanziaria, ne abbia accolto sia pure in minima parte le doglianze.

Così hanno deciso i giudici di legittimità nella sentenza 20578/14.

13 Ottobre 2014 · Giorgio Valli