Definizione agevolata bis delle cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione » 6 cose da sapere assolutamente

Definizione agevolata bis delle cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione » 6 cose da sapere assolutamente

In merito alla definizione agevolata (o rottamazione) bis delle cartelle esattoriali proposta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, vi proponiamo sei possibili domande che la maggior parte di voi si sta chiedendo: ecco le risposte che cercavate da tempo.

  1. Non ho pagato la prima (o unica) rata di luglio, né la seconda di settembre 2017, come previsto dal Dl n.

    193/2016 convertito dalla Legge n. 225/2016.Posso mettermi in regola?

    Il decreto legge n. 148/2017 prevede che è possibile rimettersi in regola con i pagamenti relativi alla definizione agevolata, cosiddetta rottamazione delle cartelle, pagando (senza ulteriori addebiti) entro il 30 novembre 2017:

    • gli importi della rata scaduta nel mese di luglio 2017 (prima o unica rata);
    • gli importi della rata scaduta nel mese di settembre 2017;

    Rimane invariata la scadenza della rata di novembre 2017 che deve essere pagata entro il giorno 30.

  2. Prima di pagare la rata o le rate non saldate, devo comunicarlo ad Agenzia delle entrate-Riscossione?

    No, il decreto legge n. 148/2017 prevede che chi paga la rata o le rate relative alla definizione agevolata scadute a luglio e settembre 2017, non deve darne comunicazione ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

  3. Ho già pagato, ma non ho rispettato le scadenze previste (luglio e/o settembre 2017) nel mio piano di rateizzazione. La mia definizione agevolata è ancora valida?

    Il decreto legge n. 148/2017 ha fissato la scadenza di pagamento delle rate di luglio e settembre 2017, al prossimo 30 novembre.

    Pertanto, se il contribuente ha già pagato, seppur in ritardo, la definizione agevolata è ancora valida.

    Per non perdere i benefici previsti, dovranno essere rispettate le altre eventuali scadenze indicate nel piano di rateizzazione scelto dal contribuente al momento dell'adesione alla definizione agevolata (Modello DA-1).

  4. Dopo aver pagato quanto dovuto entro il 30 novembre, cosa succede?

    Il contribuente dovrà rispettare le scadenze del suo piano di rateizzazione indicate al momento dell'adesione alla definizione agevolata che, come previsto dal decreto legge n. 193/2016 convertito dalla Legge n. 225/2016, fissa la eventuale quarta rata ad aprile 2018 e la quinta e ultima a settembre 2018.

  5. Posso pagare le rate scadute a luglio e a settembre utilizzando i bollettini che mi erano stati inviati da Equitalia?

    Sì, è possibile utilizzare i bollettini di pagamento che erano stati inviati dall'Agente della riscossione insieme alla comunicazione delle somme dovute.

    Restano validi anche i bollettini relativi alle eventuali rate successive, se richieste nell'istanza di adesione alla definizione agevolata (Modello DA-1).

  6. Dove posso pagare?

    Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

    • portale del sito di Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) ;
    • App EquiClick;
    • sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
    • sportelli bancari;
    • uffici postali;
    • home banking;
    • punti Sisal e Lottomatica;
    • tabaccai convenzionati con Banca 5;
    • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
    • Postamat;
    • compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione

27 Ottobre 2017 · Andrea Ricciardi