Decurtazione punti patente – Il ricorso avverso la violazione principale non esenta dall’obbligo di comunicare i dati del conducente

Com'è noto, in caso di violazione al codice della strada da cui consegua la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti della patente, qualora non sia stato possibile procedere, con la contestazione immediata, all'identificazione del trasgressore, il proprietario del veicolo deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Il ricorso avverso la violazione principale non elimina, in capo al proprietario del veicolo, l’obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla Pubblica Amministrazione, obbligo che attiene ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato, sicche’ la comunicazione con la quale l’opponente si sia limitato a riferire dell’avvenuta presentazione del ricorso non ha carattere esaustivo.

Il principio, dunque, che deve essere posto a base dell’interpretazione della norma è l’autonomia delle due condotte sanzionabili, quella relativa all'infrazione presupposta e quella attinente all'omessa o ritardata comunicazione delle generalita’ del conducente.

Nè vale richiamare l’intervento della Corte costituzionale con la sentenza 27/2005 ed in particolare, l’affermazione contenuta in quella decisione, secondo la quale in nessun caso il proprietario e’ tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione.

Nella stessa decisione, infatti, la Consulta ebbe a sottolineare che nel caso in cui il proprietario ometteva di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trovava applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180 C.d.S., comma 8.

In tal modo si poneva rimedio al dubbio in ordine ad una ingiustificata disparita’ di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente.

Quello appena esposto è il convincimento dei giudici di legittimità emerso dalla lettura della sentenza 15542/15 della Corte di cassazione.

7 Settembre 2015 · Giuseppe Pennuto