Reddito di cittadinanza – Modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto 4/2019 per genitori single e coppie separate giudizialmente dopo il primo settembre 2018

Separati e divorziati dopo il primi settembre 2018

Qualora la separazione sia avvenuta dopo il 1° settembre 2018, i coniugi separati che facciano domanda saranno esclusi dal beneficio senza appositi verbali certificati dalla polizia locale sul cambio di residenza.

Infatti, l'articolo 2, comma 5, lettera (a) numero 1 del decreto legge 4/2019 diventa:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale.

Stretta per i genitori non conviventi con l'altro genitore

Stretta anche per i genitori single che fanno domanda per l’accesso al reddito. In presenza di figli minori, ai fini del calcolo Isee, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente o non sposato. Il nucleo familiare viene determinato come quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

Infatti, l'articolo 2, comma 1, lettera (b) numero 1 del decreto legge 4/2019 diventa:

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

Soglia di reddito del nucleo familiare (inteso come somma dei redditi dei componenti del nucleo)

Altra importante modifica in sede di conversione in legge: l'articolo 2, comma 1 punto (4) del decreto legga 4/2019 prevede che il nucleo familiare del richiedente debba detenere un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;.

Il comma 4 del decreto legge 4/2019 stabilisce che il parametro della scala di equivalenza, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed e' incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di eta' maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.

Da cui si deduce che:

  • Qualora il nucleo familiare non risieda in una abitazione in locazione, il valore del reddito familiare (inteso come somma dei redditi dei componenti del nucleo) deve essere inferiore a:
    • 6 mila euro annui in caso di nucleo formato da un solo componente.
    • 6.000 euro annui incrementato di 2.400 euro per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 1.200 euro per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 12.600 euro.
  • Qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione in locazione, il valore del reddito familiare (inteso come somma dei redditi dei componenti del nucleo) deve essere inferiore a:
    • 9.360 mila euro annui in caso di nucleo formato da un solo componente.
    • 9.360 euro annui incrementato di 3.744 euro per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 1.872 euro per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 19.656 euro.
  • Qualora il nucleo familiare sia formato esclusivamente da soggetti con età età pari o superiore a 67 anni e non risieda in una abitazione in locazione, il valore del reddito familiare (inteso come somma dei redditi dei componenti del nucleo) deve essere inferiore a:
    • 7.560 mila euro annui in caso di nucleo formato da un solo componente.
    • 7.560 euro annui incrementato di 3.024 euro per ogni ulteriore componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di 15.876 euro.
  • Qualora il nucleo familiare sia formato esclusivamente da soggetti con età età pari o superiore a 67 anni e risieda in una abitazione in locazione, il valore del reddito familiare (inteso come somma dei redditi dei componenti del nucleo) deve essere inferiore a:
    • 9.360 mila euro annui in caso di nucleo formato da un solo componente.
    • 9.360 euro annui incrementato di 3.744 euro per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di 19.656 euro.

In sede di conversione in legge è stato previsto che il valore massimo è incrementato a 2,2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.

Clausola transitoria

E cosa succede a chi ha già presentato la domanda di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 4/2019?

All'articolo 13 del decreto legge 4/2019 viene aggiunto il comma 1 bis

Sono fatte salve le richieste del Reddito di Cittadinanza presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 4/2019 (30 marzo 2019). I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell’accesso al beneficio.

29 Marzo 2019 · Ornella De Bellis