Revisione dell’assegno di mantenimento – Decorre dal provvedimento giudiziale e non da quando sono maturati i presupposti di modifica

In materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modifica o la soppressione dell'assegno.

Ne consegue che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modifica dell'assegno di mantenimento.

Questo l'orientamento dei giudici della Corte Suprema così come emerge dalla lettura della sentenza sentenza 16173/15.

31 Luglio 2015 · Annapaola Ferri