Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare sono soggetti a termini di decadenza

Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare.

La Corte di cassazione, nella sentenza 22454/14, ha inteso così ribadire i termini di decadenza per la trascrizione del contratto preliminare previsti dal codice civile.

La norma consente alla trascrizione del contratto preliminare di prevalere su tutte le trascrizioni successive relative al medesimo immobile, a condizione che il preliminare si concretizzi in un contratto definitivo. In questo senso il legislatore garantisce l'acquirente attraverso la trascrizione del preliminare, fornendogli, per mezzo di questa, uno strumento di opponibilità ai terzi degli accordi assunti con il venditore.

Infatti, secondo il codice civile, la trascrizione del contratto definitivo prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite sullo stesso immobile dopo la trascrizione nel contratto preliminare.

1 Dicembre 2014 · Lilla De Angelis