Bonus prima casa e mancato trasferimento della residenza – Il termine triennale per notificare la revoca del beneficio decorre a partire dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto di acquisto

In tema di agevolazioni fiscali cosiddette prima casa, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell'acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l'immobile, entro 18 mesi dall'acquisto, comporta la decadenza dal beneficio.

In tal caso, il termine triennale di decadenza a carico dell'amministrazione finanziaria per l'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta ordinaria e connessa soprattassa (revoca del beneficio), decorre non dalla registrazione dell'atto ma dal momento in cui l'invocato proposito di trasferimento della residenza sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto.

Così i giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 28860/2017.

5 Dicembre 2017 · Giorgio Valli