Controlli automatici e formali della dichiarazione dei redditi » Rateazione e decadenza dal beneficio

Il versamento delle somme dovute in seguito ai controlli automatici e ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi può essere rateizzato. Le rate sono trimestrali, di pari importo o di importo decrescente. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo.

Per comunicazioni di irregolarità notificate dopo il 28 dicembre 2011, il beneficio della rateazione si perde nei casi di mancato pagamento:

  1. della prima rata entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità;
  2. di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento di quella successiva.

Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione (fino al 30% dell'importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali (2,5% fino al 31 dicembre 2013; 1% dal 1° gennaio 2014).

Il pagamento tardivo di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva può essere oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13, DPR numero 472/1997. In caso contrario l’importo della rata viene iscritto a ruolo con applicazione delle sanzioni in misura piena (30%), in luogo del 10% quando si esercita acquiescenza dell'avviso bonario.

Il numero massimo di rate trimestrali in cui è consentito ripartire il debito dipende dall'importo da versare:

  1. fino a 5.000 euro, si può pagare in un massimo di 6 rate;
  2. oltre 5.000 euro, il debito può essere suddiviso al massimo in 20 rate.

La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa). Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

La decadenza dalla rateazione comporta l’iscrizione a ruolo, con successiva notifica della cartella esattoriale. Il contribuente sarà, di conseguenza, obbligato al versamento dell'importo dovuto per le imposte gravato dagli interessi e dalle sanzioni in misura piena (30%) ridotto di quanto già versato in pendenza della rateazione, nonché dell'aggio di riscossione e delle spese di notifica della cartella esattoriale.

29 Aprile 2014 · Giorgio Valli