Il creditore può surrogarsi anche al debitore legittimario completamente pretermesso che non esercita azione di riduzione delle disposizioni testamentarie

L'articolo 557 del codice civile, comma 1, nell'occuparsi dei soggetti che possono chiedere la riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della porzione di legittima (quota riservata), stabilisce che la riduzione non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

Per giurisprudenza consolidata sappiamo che il creditore del legittimario che accetta l'eredità (pura e semplice) può essere senz'altro incluso, in riferimento all'articolo 557 del codice civile, fra gli aventi causa e al creditore deve, pertanto, riconoscersi la titolarità dell'esercizio, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota riservata ai legittimari, che è l’unico modo per rendere inefficaci le disposizioni lesive.

L'azione surrogatoria, in particolare, non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore stesso che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio con l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, compromettendo, così, la possibilità di soddisfacimento dei propri creditori tramite escussione coattiva.

E' invece escluso dagli aventi causa, il creditore del legittimario che accetta l'eredità con beneficio di inventario, così come chiaramente disposto dall'ultimo comma dello stesso articolo 557 del codice civile.

La domanda che ci si pone, tuttavia, è la seguente: cosa accade se il legittimario è stato totalmente pretermesso (cioè escluso dall'eredità con testamento olografo) e dunque non ha mai accettato l'eredità?

I giudici della Corte di cassazione (sentenza 16623/2019) hanno sciolto il dubbio enunciando il principio di diritto secondo il quale è ammissibile l’esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria, prevista dall'articolo 2900 del codice civile, con la proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti.

22 Giugno 2019 · Rosaria Proietti